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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del G.U.P. del 01/07/2021 che aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (anno d'imposta 2015). Il ricorso deduceva l'abnormità dell'ordinanza in quanto, a seguito della modifica normativa (legge 19/12/2019, n.157) il limite massimo della pena applicabile alla fattispecie era divenuto superiore al quadriennio e, per il principio tempus regit actum, l'esercizio dell'azione penale doveva avvenire con richiesta di rinvio a giudizio e non con decreto di citazione diretta; pertanto la restituzione degli atti al P.M. o l'erronea indicazione di procedere con citazione diretta avrebbe determinato una indebita regressione del procedimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il riferimento di cui all'art. 550 cod. proc. pen. alla pena 'fissa' di massimo quattro anni va valutato con riferimento alla normativa processuale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (principio tempus regit actum). Essendo intervenuta la novella che ha fatto superare il limite del quadriennio, doveva essere esaminata la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e non disposta la regressione al P.M. per citazione diretta. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per il prosieguo secondo le sue determinazioni (esame della richiesta di rinvio a giudizio).

Norme richiamate

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla possibilità di trasmissione degli atti al P.M. per decreto di citazione diretta; contestualizzata nel procedimento oggetto, ma l'interpretazione svolta dalla Corte riguarda l'impatto del mutamento del quadro edittale sulla scelta della forma di esercizio dell'azione penale.

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Articolo sostanziale oggetto dell'accusa (evasione fiscale per l'anno d'imposta 2015); la novella legislativa successiva ha inciso sul livello edittale della pena relativa alla fattispecie.

  • legge 19 dicembre 2019, n. 157 (novella)

    Modifica che ha aumentato il profilo edittale della fattispecie, facendo superare il limite del massimo di quattro anni di reclusione e dunque incidendo sulla forma di esercizio dell'azione penale.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Rinvio alla pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni come parametro per la citazione diretta; la Corte interpreta che tale riferimento debba essere valutato alla luce del principio tempus regit actum (norma processuale applicabile al momento dell'esercizio dell'azione penale).

  • principio tempus regit actum

    Principio invocato per stabilire che le regole processuali applicabili si determinano in base alla legge vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale; questo ha portato la Corte a ritenere corretta la richiesta di rinvio a giudizio anziché la citazione diretta.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa aumenta il massimale della pena oltre soglie rilevanti per la forma di esercizio dell'azione penale (es. quadriennio), va verificata l'applicabilità immediata della norma processuale secondo il principio tempus regit actum: la forma di esercizio si valuta con la legge processuale vigente al momento in cui il P.M. esercita l'azione.
  • Se l'azione penale è esercitata dopo l'intervento normativo che modifica il regime edittale e il nuovo massimo supera il limite previsto per la citazione diretta, il P.M. deve procedere con richiesta di rinvio a giudizio; il G.U.P. non può ordinare la regressione al P.M. per citazione diretta su un presupposto errato.
  • L'ordinanza del G.U.P. che dispone la restituzione degli atti al P.M. per emettere decreto di citazione quando invece, per effetto della normativa vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, era necessario il rinvio a giudizio è considerata abnorme e annullabile in Cassazione.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità temporale delle modifiche edittali, è necessario valutare la data di esercizio dell'azione penale e non soltanto il momento di commissione del fatto; la procedura corretta segue la legge processuale vigente al momento dell'atto processuale del P.M.
  • La decisione della Cassazione può comportare l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo conforme alle indicazioni della Corte (esame della richiesta di rinvio a giudizio).

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