Cassazione Civile, Sentenza n. 13077/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IVA indetraibile per euro 103.291,38, oltre alle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 227/21/10 depositata il 16 dicembre 2010, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo della decisione. Nel corso del giudizio, il 6 ottobre 2017, la società ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia e documentazione del pagamento; il processo era stato sospeso. L’Agenzia ha poi chiesto l’estinzione, attestando il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la controversia era stata definita ai sensi del D.L. n. 50 del 2017 e risultava effettuato il pagamento previsto. Ha inoltre rilevato che nessuna parte aveva presentato, entro il 31 ottobre 2018, istanza di trattazione del giudizio. La decisione non esamina i tre motivi di ricorso. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata; il dispositivo dichiara altresì compensate le spese.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017
Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della te, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, documentato con la domanda e il pagamento previsto, determina l’estinzione del giudizio.
art. 11, comma 10, D.L. n. 50/2017
Si rileva, altresì, che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del giudizio entro il termine del 31.10.2018, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10.
La mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto si inserisce, nella fattispecie, nella disciplina che conduce all’estinzione del giudizio definito in via agevolata.
art. 11, comma 10, ultimo periodo, D.L. n. 50/2017
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
In caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata di una controversia tributaria è perfezionata mediante il pagamento previsto e ne è prodotta documentazione, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nella fattispecie regolata dall’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50 del 2017, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto concorre alla definizione processuale del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio secondo la disciplina richiamata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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