Sentenza n. 1266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 297/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Molise che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi su una richiesta di accertamento di conformità edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza non definitiva del TAR Molise, deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 40 c.p.a. per avere il primo giudice ritenuto generici i motivi del ricorso introduttivo; violazione dell'art. 64 c.p.a.; difetto di motivazione della sentenza; violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e di ulteriori disposizioni edilizie e paesaggistiche. La domanda originaria riguardava il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per numerosi immobili, autonomi sotto il profilo strutturale e funzionale, appartenenti a un complesso turistico. Il Comune non aveva adottato un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, formando un silenzio-rigetto. Secondo l'appellante, il ricorso di primo grado individuava sufficientemente l'atto impugnato, le norme violate, le difformità dei singoli manufatti e le ragioni per cui esse sarebbero state sanabili; inoltre, il Comune non avrebbe potuto definire con un diniego tacito e unitario una domanda edilizia complessa senza svolgere una valutazione istruttoria e motivazionale distinta per ciascun immobile. Il diniego sarebbe stato quindi viziato da carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullato la sentenza impugnata e, per effetto demolitorio, il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di sanatoria. Ha ritenuto infondato il rilievo di genericità del ricorso introduttivo: l'atto, considerato unitariamente nella rubrica e nella parte discorsiva ed analitica, individuava il provvedimento impugnato, le norme dedotte come violate, la complessità della situazione edilizia, i singoli immobili, i titoli edilizi e le specifiche difformità, consentendo di comprendere la censura relativa all'inadeguatezza del ricorso al silenzio-rigetto. Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittima la scelta del Comune di definire mediante un rigetto tacito e indistinto una richiesta riguardante una pluralità di immobili autonomi e caratterizzata da articolate questioni tecniche e giuridiche. L'amministrazione avrebbe dovuto esaminare analiticamente ciascun cespite, svolgere la necessaria istruttoria e adottare una motivazione distinta, eventualmente previa verifica dello stato dei luoghi. Un diniego complessivo sarebbe stato ammissibile, al più, in presenza di una complessiva abusività dell'intero complesso, circostanza non risultata nel giudizio. Il Comune dovrà quindi rivalutare la domanda con un provvedimento espresso, ora per allora, riferito analiticamente ai singoli immobili, restando impregiudicata la discrezionalità sull'esito finale. Gli ulteriori motivi d'appello sono stati ritenuti assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
specificare i motivi specifici su cui si fonda il ricorso
La specificità dei motivi va valutata considerando unitariamente rubrica, parte discorsiva ed eventuali indicazioni analitiche dell'atto; non sono necessarie formule solenni quando dal ricorso risultano con sufficiente chiarezza l'atto impugnato e le ragioni della doglianza.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Il meccanismo di silenzio-rigetto previsto per l'accertamento di conformità non esonera l'amministrazione dall'esaminare adeguatamente una domanda complessa né consente un diniego unitario e indistinto quando l'istanza riguarda una pluralità di immobili e difformità differenziate.
art. 3 l. n. 241/1990
La decisione tacita di rigetto è illegittima, per difetto di motivazione, quando non consente di comprendere le ragioni del diniego rispetto alle diverse situazioni edilizie sottoposte all'amministrazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è stata dedotta dall'appellante tra i vizi del procedimento; la decisione definisce la controversia sulla base della carenza di istruttoria e motivazione, senza esaminare autonomamente il motivo.
art. 64 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata tra i motivi d'appello, ma non è stata oggetto di autonoma decisione, essendo stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi relativi alla specificità del ricorso e all'illegittimità del silenzio-rigetto.
Massime di principio
- La specificità dei motivi di ricorso amministrativo deve essere verificata mediante una lettura complessiva dell'atto, comprendendo rubrica, parte argomentativa, descrizione dei fatti e indicazioni analitiche; la mancanza di formule solenni o l'adozione di una struttura tecnica ed elencativa non determina di per sé l'inammissibilità se le ragioni della censura sono intelligibili.
- Quando una richiesta di accertamento di conformità edilizia riguarda una pluralità di immobili autonomi e presenta difformità, titoli e questioni tecniche differenziate, l'amministrazione deve svolgere una valutazione istruttoria e giuridica distinta per ciascun cespite.
- Il silenzio-rigetto previsto dall'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non legittima un diniego indistinto e meramente tombale di una domanda edilizia complessa; in assenza di una complessiva abusività dell'intero compendio, il rigetto deve essere preceduto da un esame analitico delle singole situazioni.
- L'annullamento del silenzio-rigetto per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti comporta la riespansione del potere amministrativo e impone al Comune di adottare un provvedimento espresso, riferito analiticamente ai singoli immobili, restando impregiudicato l'esito discrezionale della nuova valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →