Cassazione Penale, Sentenza n. 2049/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questione principale: ritenuto difetto di legittimazione del difensore che aveva proposto l'opposizione in mancanza di procura speciale, e conseguente esclusione del potere di impugnazione del difensore rispetto all'interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Milano, competente per decidere sul ricorso in opposizione. La Cassazione ha ritenuto applicabile alla controversia il coordinamento con le norme del processo penale (artt. 99, 571, comma 3, 613 c.p.p.) e con la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 30181/2004), affermando che al difensore spetta un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell'interessato anche nel più recente quadro normativo (artt. 14 e 15 d.lgs. 1/9/2011 n.150).
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99
La norma disciplina l'opposizione avverso il provvedimento che respinge l'istanza per il patrocinio a spese dello Stato; la Cassazione interpreta il rimedio come parte di un procedimento accessorio al processo penale principale, necessitando quindi il coordinamento con le norme processuali penali che regolano le impugnazioni.
codice di procedura penale, art. 571, comma 3
Applicazione analogica dei principi sulle impugnazioni penali: riconoscimento al difensore di un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell'interessato.
codice di procedura penale, art. 613
Richiamata insieme alle altre norme del codice per il coordinamento delle disposizioni non previste dal procedimento speciale relativo al patrocinio a spese dello Stato.
d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, artt. 14 e 15
Norme che regolano i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari e i procedimenti speciali; la Cassazione conferma che, pur nel mutato quadro normativo, resta ferma l'applicazione dei principi che attribuiscono al difensore una legittimazione autonoma all'impugnazione.
legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 28
Norma previgente richiamata per ricostruire la continuità giurisprudenziale e normativa sulla specialità del procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sezioni Unite penali, sentenza n. 30181 del 24/05/2004
Giurisprudenza di riferimento che ha qualificato il procedimento per l'ammissione al patrocinio come accessorio rispetto al processo penale principale e che ha affermato la legittimazione autonoma del difensore all'impugnazione; la Cassazione ne conferma l'operatività anche nel quadro normativo attuale.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di procedimento accessorio al processo penale, le lacune normative vanno integrate con le regole del processo penale, in particolare quelle sulle impugnazioni.
- Il difensore ha un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell'interessato: può proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto anche se non sia stata conferita una procura speciale per quell'atto specifico.
- In casi simili è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (Sez. U. 30181/2004 e pronunce successive) per fondare la legittimazione del difensore; la mancata procura speciale non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando si impugna un provvedimento che attiene al patrocinio a spese dello Stato, è opportuno comunque curare la tempestività e le notifiche previste (notizia ai sensi dell'art. 97 d.P.R. 115/2002) e, se possibile, allegare o comprovare la rappresentanza, anche se la giurisprudenza riconosce autonomia dell'impugnazione del difensore.
- Se un giudice di merito dichiara l'inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore, è possibile ottenere annullamento in Cassazione invocando il coordinamento con le norme processuali penali e la giurisprudenza consolidata che riconosce la legittimazione del difensore.
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