Circolare numero 173 del 23-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica i nuovi importi contributivi orari per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 155/1993. Vengono illustrate le tabelle contributive per lavoratori soggetti e non soggetti alla disciplina CUAF, sia per il regime ordinario sia per quello che tiene conto dell'art. 13 della legge n. 943/1986, con decorrenza dal 16 maggio 1993. La circolare precisa inoltre l'applicazione della quarta fascia retributiva per rapporti con orario superiore alle 24 ore settimanali, le modalità di gestione dei casi con ore settimanali miste nel trimestre e il fatto che le somme versate in eccedenza non possono essere compensate nei versamenti futuri, ma devono essere rimborsate dalle sedi con appositi modelli.
Contribuzione oraria per addetti ai servizi domestici e familiari dopo la conversione del D.L. n. 155/1993
Contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e familiari dopo la conversione del D.L. n. 155/1993
La circolare aggiorna la disciplina contributiva oraria per gli addetti ai servizi domestici e familiari a seguito della conversione del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993 nella legge n. 243 del 19 luglio 1993. L’intervento normativo modifica l’art. 1, comma 1, introducendo una quarta fascia per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali e confermando la decorrenza dei nuovi importi dal 16 maggio 1993.
Nuove fasce di retribuzione e importi contributivi
La circolare riporta due tabelle contributive distinte: una ordinaria e una che tiene conto dell’art. 13 della legge n. 943/1986. In entrambe le tabelle i dati sono separati tra lavoratori soggetti alla disciplina CUAF e lavoratori non soggetti alla stessa disciplina, con indicazione della retribuzione oraria effettiva, della retribuzione convenzionale, del contributo orario totale e della quota a carico del lavoratore.
Per il regime ordinario, i valori sono articolati in tre fasce retributive fino a 24 ore settimanali e in una quarta fascia per l’orario superiore alle 24 ore. Analogamente, per il regime con riferimento all’art. 13 della legge n. 943/1986, sono previsti importi specifici per le medesime fasce, con differenze rispetto al regime ordinario sia nel contributo totale sia nella quota a carico del lavoratore.
Applicazione operativa della quarta fascia
I datori di lavoro devono applicare la quarta fascia quando, presso lo stesso datore, l’orario settimanale è compreso tra 25 e 60 ore. La circolare disciplina anche il caso in cui, nel corso del trimestre, coesistano prestazioni superiori alle 24 ore e prestazioni inferiori alle 25 ore, con conseguente variazione della retribuzione convenzionale: in tali situazioni, al termine del trimestre occorre compilare e versare più bollettini, uno per ciascuna retribuzione convenzionale applicata nel periodo, ciascuno riferito alla propria porzione di trimestre.
Rimborsi delle eccedenze versate
Per le somme versate in eccedenza a causa della modifica degli importi contributivi orari intervenuta in sede di conversione del decreto, la circolare esclude la possibilità di compensazione con i versamenti successivi. I rimborsi devono essere effettuati dalle Sedi secondo le ordinarie procedure, tramite emissione dei modelli LD30, gestiti separatamente e resi disponibili dal Centro nel più breve tempo possibile.
Punti principali
Aggiornamento normativo e decorrenza
Il D.L. n. 155 del 22 maggio 1993 è stato convertito con modificazioni nella legge n. 243 del 19 luglio 1993, pubblicata nella G.U. n. 169 del 21 luglio 1993. In sede di conversione, l'art. 1, comma 1, è stato modificato introducendo tre fasce di retribuzione per le prestazioni fino a 24 ore settimanali e una quarta fascia per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali. La decorrenza dei nuovi importi contributivi resta fissata al 16 maggio 1993.
Nuove tabelle contributive ordinarie
Sono riportati i contributi orari per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, distinti tra soggetti e non soggetti alla disciplina CUAF. Per i soggetti CUAF: fino a 9.000 lire di retribuzione oraria effettiva, retribuzione convenzionale 8.000 e contributo totale 2.776, quota lavoratore 441; da 9.001 a 11.000, convenzionale 9.000, contributo 3.123, quota lavoratore 497; oltre 11.000, convenzionale 11.000, contributo 3.818, quota lavoratore 607; oltre 24 ore settimanali, convenzionale 5.800, contributo 2.013, quota lavoratore 320. Per i non soggetti CUAF: fino a 9.000, contributo 2.376, quota lavoratore 441; da 9.001 a 11.000, contributo 2.673, quota lavoratore 497; oltre 11.000, contributo 3.268, quota lavoratore 607; oltre 24 ore settimanali, contributo 1.723, quota lavoratore 320.
Nuove tabelle contributive con riferimento all'art. 13 legge n. 943/1986
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari tenuto conto dell'art. 13 della legge n. 943/86, la circolare riporta tabelle specifiche. Per i soggetti CUAF: fino a 9.000, convenzionale 8.000, contributo 2.816, quota lavoratore 481; da 9.001 a 11.000, convenzionale 9.000, contributo 3.168, quota lavoratore 542; oltre 11.000, convenzionale 11.000, contributo 3.873, quota lavoratore 662; oltre 24 ore settimanali, convenzionale 5.800, contributo 2.042, quota lavoratore 349. Per i non soggetti CUAF: fino a 9.000, contributo 2.416, quota lavoratore 481; da 9.001 a 11.000, contributo 2.718, quota lavoratore 542; oltre 11.000, contributo 3.323, quota lavoratore 662; oltre 24 ore settimanali, contributo 1.752, quota lavoratore 349.
Applicazione della quarta fascia e gestione dei casi misti
I datori di lavoro devono fare riferimento alla quarta fascia di retribuzione quando le ore settimanali, prestate presso lo stesso datore di lavoro, sono comprese tra 25 e 60. Nei casi di concomitanza tra prestazioni settimanali superiori alle 24 ore e prestazioni inferiori alle 25 ore, quando nel trimestre la retribuzione oraria convenzionale aumenta o diminuisce, alla scadenza del trimestre devono essere compilati e versati tanti bollettini quante sono le retribuzioni convenzionali presenti nel trimestre, ciascuno riferito a una parte del trimestre stesso.
Rimborsi delle somme versate in eccedenza
Per gli importi contributivi orari successivamente modificati in sede di conversione del D.L. n. 155/1993, è esclusa per gli interessati la possibilità di operare compensazioni nei futuri versamenti. Le somme versate in eccedenza dovranno essere rimborsate dalle Sedi secondo le consuete norme, in sede di emissione dei corrispondenti modelli LD30, che saranno gestiti separatamente e resi disponibili quanto prima dal Centro.
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