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Circolare

Circolare numero 174 del 23-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 155/1993 alle agevolazioni contributive previste dall’art. 4 del D.L. n. 6/1993. Viene prorogato al 30 settembre 1993 il termine per presentare la domanda e per effettuare il pagamento agevolato dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte al 17%, con possibilità di riconsiderare i versamenti tardivi eseguiti rispetto alla scadenza precedente del 30 aprile 1993. Per i contributi superiori a 5 milioni è inoltre prevista una dilazione in due rate di eguale importo, con scadenze al 30 settembre e al 30 novembre 1993 e applicazione degli interessi dell’8% sulla rata differita. La circolare fornisce infine indicazioni operative sulla modulistica e sui bollettini postali da utilizzare.

Proroga dei termini per la regolarizzazione contributiva agevolata e pagamento rateale

Proroga della regolarizzazione contributiva agevolata ex art. 4 D.L. n. 6/1993

La circolare dà conto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 155/1993 alla disciplina della regolarizzazione contributiva agevolata prevista dall’art. 4 del D.L. n. 6/1993, convertito dalla L. n. 63/1993. Le innovazioni riguardano soprattutto lo spostamento dei termini per la domanda e per il pagamento, nonché alcune precisazioni operative per la compilazione delle istanze e per il versamento rateale.

Proroga dei termini di domanda e pagamento

La principale novità consiste nel differimento al 30 settembre 1993 del termine per presentare la domanda di regolarizzazione e per effettuare il pagamento agevolato dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte. La circolare precisa che la proroga non altera il resto della disciplina già vigente, salvo quanto previsto in materia di pagamento rateale.

La proroga consente inoltre di riconsiderare eventuali versamenti effettuati oltre il precedente termine del 30 aprile 1993, rimettendoli in termini ai fini dell’agevolazione, purché riferiti all’istituto disciplinato dall’art. 4 della L. n. 63/1993.

Soggetti interessati e nuove domande

La presentazione di una nuova domanda è richiesta solo in due ipotesi:

  • per i soggetti che intendano avvalersi per la prima volta delle agevolazioni;
  • per le partite debitorie che non siano state incluse in una domanda già presentata.

In quest’ultimo caso, ai fini del limite del 50% previsto per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta, occorre considerare il debito complessivo indicato nelle due domande.

Per i soggetti indicati al comma 5 dell’art. 4 della L. n. 63/1993, cioè enti pubblici non economici ed enti territoriali, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Periodi regolarizzabili

La circolare ribadisce che i periodi definibili in forma agevolata sono diversi a seconda della posizione contributiva:

  • per i soggetti già iscritti, sono regolarizzabili i periodi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, quindi fino a tutto dicembre 1992;
  • per i soggetti di nuova iscrizione, il termine finale dipende dal momento della denuncia di prima iscrizione e può arrivare, al limite, fino al 30 settembre 1993.

Somma aggiuntiva ridotta e criteri di calcolo

Resta invariato il regime agevolato delle sanzioni civili, ridotte al tasso di interesse annuo del 17% entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione.

Per i soggetti che beneficiano della proroga, il conteggio della somma aggiuntiva ridotta deve essere effettuato fino alla nuova scadenza del 30 settembre 1993, considerando il periodo che decorre dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data dell’effettivo pagamento.

Pagamento rateale per importi superiori a lire 5 milioni

La circolare richiama anche il comma 2-ter introdotto in sede di conversione, che consente il pagamento rateale quando l’importo dei contributi supera lire 5 milioni e non è stato effettuato l’integrale versamento entro il 30 aprile 1993.

In tal caso il pagamento può avvenire secondo le modalità stabilite dagli enti impositori in due rate di eguale importo:

  • prima rata entro il 30 settembre 1993;
  • seconda rata entro il 30 novembre 1993, con maggiorazione degli interessi dell’8% per il periodo di differimento.

Per i contribuenti che avevano già chiesto la dilazione e pagato la prima rata alla scadenza originaria, la nuova disciplina comporta:

  • il versamento della seconda rata entro il 30 settembre 1993, senza interessi;
  • il versamento della terza rata entro il 30 novembre 1993, con interessi dell’8% per il periodo 1 ottobre-30 novembre 1993.

Modulistica e adempimenti operativi

Per agevolare la regolarizzazione, le S.A.P. devono integrare i moduli già in uso con nuove avvertenze locali che evidenzino le modifiche normative intervenute. Le avvertenze devono essere allegate ai moduli di domanda e sostituire le parti incompatibili con le nuove disposizioni.

Quanto ai bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i versamenti, gli uffici interessati devono assicurare la prestampa di tutte le indicazioni previste dal messaggio n. 16619 del 19 marzo 1993, inclusi:

  • il cosiddetto quinto campo postale;
  • il numero di conto corrente;
  • l’indicazione della sede INPS competente.

La circolare conclude richiedendo la massima diffusione delle istruzioni attraverso i consueti canali interni.

Punti principali

Proroga del termine per domanda e pagamento agevolato

La scadenza per usufruire della regolarizzazione contributiva agevolata prevista dall’art. 4 del D.L. n. 6/1993 è prorogata al 30 settembre 1993 sia per il pagamento sia per la presentazione della domanda. La proroga opera come mero spostamento del termine e non modifica, salvo quanto previsto sul pagamento rateale, il regime sostanziale delle agevolazioni già disciplinato dalla L. n. 63/1993.

Nuove domande e partite non comprese in precedenti istanze

Una nuova domanda deve essere presentata soltanto da chi accede per la prima volta al beneficio oppure per le partite debitorie non incluse in una domanda già presentata. In quest’ultimo caso, ai fini del tetto del 50% per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta, occorre considerare il debito complessivo indicato nelle due domande.

Periodi regolarizzabili

Per i soggetti già iscritti sono regolarizzabili i periodi conclusi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 6/1993, cioè fino a tutto dicembre 1992. Per i soggetti di nuova iscrizione il termine finale varia in relazione alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione e può, al limite, coincidere con il 30 settembre 1993.

Somma aggiuntiva ridotta e criteri di calcolo

Resta invariata la riduzione delle sanzioni civili al tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell’ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione agevolata. Per chi si avvale della proroga, il calcolo va effettuato fino alla nuova scadenza del 30 settembre 1993, computando il periodo dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino alla data dell’effettivo pagamento.

Recupero di versamenti tardivi già effettuati

Sulla base della proroga, possono essere riconsiderati e riammessi in termine eventuali versamenti eseguiti in ritardo rispetto alla precedente scadenza del 30 aprile 1993, purché riferiti alla disciplina agevolativa introdotta dall’art. 4 della L. n. 63/1993.

Pagamento rateale per contributi superiori a 5 milioni

Se l’importo dei contributi supera lire 5 milioni e non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, è consentito il versamento in due rate di eguale importo: prima rata entro il 30 settembre 1993 e seconda rata entro il 30 novembre 1993. La seconda rata è maggiorata degli interessi dell’8% per il periodo di differimento.

Effetti sui contribuenti che avevano già chiesto la dilazione

Per i contribuenti che avevano già richiesto il pagamento dilazionato e versato la prima rata entro il 30 aprile 1993, la nuova disciplina comporta il versamento della seconda rata entro il 30 settembre 1993 senza interessi e della terza rata entro il 30 novembre 1993 con interessi dell’8% per il differimento dal 1 ottobre al 30 novembre 1993.

Modulistica e istruzioni operative

Le S.A.P. devono integrare i moduli già in uso con nuove avvertenze locali che evidenzino le modifiche introdotte. I bollettini di conto corrente postale devono essere prestampati con tutte le indicazioni previste dal messaggio n. 16619 del 19 marzo 1993, incluse la prestampa del quinto campo postale, il numero di conto corrente e l’indicazione della sede INPS competente.

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