Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 177 del 24-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime direttive applicative del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993 in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Vengono prorogati alcuni benefici fino al periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, ridotto al 6% lo sgravio generale, e disciplinato uno sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993 nelle aziende industriali dei settori CIPE. Sono inoltre indicate le modalità di conguaglio, recupero ed eventuale versamento degli importi non spettanti tramite il modello DM10/2, con specifici codici e tempistiche di presentazione delle denunce.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e istruzioni operative DM10/2

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno: proroga, riduzione e istruzioni operative

La circolare illustra le prime direttive di applicazione del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1993, in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e disciplina sia la proroga di alcuni benefici sia le modalità operative di conguaglio e recupero tramite il modello DM10/2.

Proroga degli sgravi e riduzione dello sgravio generale

L'art. 1, comma 1, proroga il termine degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993.

Nello stesso comma è disposta la riduzione dello sgravio generale:

  • dal 7,50% previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;
  • al 6%.

Restano confermate le disposizioni dell'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, richiamandosi in particolare l'art. 4 del D.L. n. 71/1993.

Sgravio totale per i nuovi assunti

L'art. 1, comma 2, introduce uno sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993, purché l'assunzione costituisca incremento delle unità effettivamente occupate al 30 novembre 1992.

L'agevolazione riguarda le aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE, come già richiamato dalla circolare citata nel testo. Il beneficio consiste nell'esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all'INPS sulle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per un periodo di un anno dalla data di assunzione.

Sono espressamente esclusi:

  • i dirigenti;
  • il personale iscritto a fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

La circolare richiama inoltre precedenti chiarimenti già forniti con le circolari n. 173 dell'8 luglio 1992 e n. 97 del 24 aprile 1993.

Adeguamento dei versamenti relativi a giugno 1993

L'art. 1, comma 4, impone ai datori di lavoro di adeguare entro il 31 luglio 1993 i pagamenti dei contributi previdenziali relativi al mese di giugno 1993, in conseguenza delle nuove misure di sgravio.

Il riferimento principale è ai datori di lavoro che, con la denuncia di giugno 1993 presentata entro il 20 luglio, hanno applicato lo sgravio generale nella misura del 7,50% anziché del 6% e devono quindi versare la differenza pari all'1,50%.

Il recupero o il versamento deve avvenire con la prima denuncia utile successiva al 31 luglio, cioè entro il 20 agosto 1993. Con la stessa denuncia, o con quella successiva, le aziende possono anche recuperare gli sgravi eventualmente non conguagliati per il mese di giugno.

Modalità di compilazione del modello DM10/2

Per il conguaglio dello sgravio generale non spettante per giugno 1993, le aziende devono utilizzare la denuncia di luglio 1993 da presentare entro il 20 agosto.

Le istruzioni operative prevedono che:

  • l'importo della differenza di sgravio generale sia indicato nei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2;
  • sia preceduto dalla dicitura "Diff. sgr. DL 245/93";
  • sia utilizzato il codice di nuova istituzione "M165";
  • non debbano essere compilate le caselle "Numero dipendenti", "Numero giornate" e "Retribuzioni".

Per lo sgravio totale relativo ai nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993:

  • l'importo va indicato nei righi in bianco del quadro D del DM10/2;
  • deve essere preceduto dalla dicitura "Sgravio tot. DL 245/93";
  • deve essere utilizzato il codice "L192".

Il recupero dello sgravio spettante per il mese di giugno può essere effettuato con la denuncia di luglio 1993, da presentare entro il 20 agosto, oppure con quella di agosto 1993, da presentare entro il 20 settembre, indicando l'importo non operato nel quadro D con la dicitura "ARR. SGR. DL 245/93" e il codice "L193".

Recupero degli sgravi per il Mezzogiorno e versamenti di importi non spettanti

Le imprese che non hanno conguagliato per giugno 1993 gli sgravi per il Mezzogiorno possono recuperare le somme con la denuncia di luglio 1993, da presentare entro il 20 agosto, oppure con quella di agosto 1993, da presentare entro il 20 settembre.

Le modalità indicate sono le seguenti:

  • sgravio ex L. 1089/68 e successive modificazioni: quadro D, dicitura "REC. SGRAVIO DL 245/93", codice "L165";
  • sgravio ex L. 183/76 per i lavoratori per i quali il beneficio era già in godimento anteriormente al 1 dicembre 1991: quadro D, dicitura "REC. SGRAVIO DL 245/93", codice "L166";
  • sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992: quadro D, dicitura "REC. SGRAVIO TOT. DL 245/93", codice "L301";
  • sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993: quadro D, dicitura "REC. SGRAVIO TOT. DL 245/93", codice "L304".

Qualora, per lo stesso periodo, l'azienda abbia conguagliato sgravi ex L. 1089/68 non spettanti, deve versare l'importo dovuto nei quadri B-C del DM10/2 con la dicitura "VERS. SGR. 1089" e il codice "M154", senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.

Punti principali

Entrata in vigore e proroga degli sgravi

Il decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. L'articolo 1, comma 1, proroga il termine degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del DPR n. 218/1978 fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993. Nello stesso comma lo sgravio generale viene ridotto dal 7,50% al 6%, confermando le disposizioni dell'art. 6, commi 9-13, del D.L. n. 338/1989 e successive modifiche.

Sgravio totale per nuovi assunti

L'articolo 1, comma 2, prevede uno sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993, in incremento rispetto alle unità effettivamente occupate al 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE. L'agevolazione riguarda i contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per la durata di un anno dalla data di assunzione. Sono esclusi dirigenti e personale iscritto a fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Adeguamento dei versamenti per il mese di giugno 1993

L'articolo 1, comma 4, impone ai datori di lavoro di adeguare entro il 31 luglio 1993 i pagamenti contributivi relativi al mese di giugno 1993. La disposizione riguarda soprattutto chi ha applicato in giugno lo sgravio generale nella misura precedente del 7,50% anziché del 6% e deve versare la differenza dell'1,50%. L'adeguamento avviene con la denuncia successiva al 31 luglio, cioè entro il 20 agosto, con possibilità di recuperare anche eventuali sgravi non conguagliati per giugno.

Istruzioni operative per il modello DM10/2

Le aziende che devono restituire la differenza di sgravio generale per giugno 1993 devono indicarla nei quadri B-C del DM10/2 con la dicitura "Diff. sgr. DL 245/93" e il codice M165, senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, giornate e retribuzioni. Lo sgravio totale per i nuovi assunti dal 1 giugno al 30 novembre 1993 va esposto nel quadro D con la dicitura "Sgravio tot. DL 245/93" e il codice L192. Per il recupero dello sgravio spettante per giugno, è possibile utilizzare le denunce di luglio o agosto 1993, con la dicitura "ARR. SGR. DL 245/93" e il codice L193.

Recupero di sgravi per il Mezzogiorno e casistiche particolari

Le imprese che non hanno conguagliato per giugno 1993 gli sgravi per il Mezzogiorno possono recuperarli con le denunce di luglio o agosto 1993. Devono indicare nel quadro D del DM10/2: lo sgravio ex L. 1089/68 e successive modificazioni con la dicitura "REC. SGRAVIO DL 245/93" e il codice L165; lo sgravio ex L. 183/76 per i lavoratori già in godimento anteriormente al 1 dicembre 1991 con la stessa dicitura e il codice L166; lo sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992 con la dicitura "REC. SGRAVIO TOT. DL 245/93" e il codice L301; lo sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993 con la stessa dicitura e il codice L304. Se per lo stesso periodo sono stati conguagliati sgravi ex L. 1089/68 non spettanti, l'importo va versato nei quadri B-C con la dicitura "VERS. SGR. 1089" e il codice M154.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.