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Circolare

Circolare numero 171 del 22-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 per i contratti di formazione e lavoro con decorrenza nel 1992 nelle imprese operanti nella circoscrizione di Torino, individuata dal DM 27.12.1992 come area con rapporto occupazionale superiore alla media nazionale. Vengono chiariti ambito soggettivo, durata del beneficio, limite di età di 32 anni e istruzioni operative per codifica aziendale, compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e recupero delle differenze contributive già versate. Sono inoltre indicate regole specifiche per i datori di lavoro con personale iscritto ai fondi previdenziali elettrici e telefonici.

Agevolazione contributiva per CFL nella circoscrizione di Torino per assunzioni 1992

Agevolazione contributiva per CFL nella circoscrizione di Torino

La circolare interviene sull’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i contratti di formazione e lavoro con decorrenza nel 1992 nelle imprese operanti nella circoscrizione di Torino. L’area è stata individuata dal DM 27.12.1992 tra quelle del Centro-Nord con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

Ambito soggettivo e durata del beneficio

Il beneficio consiste nell’applicazione, per la quota a carico del datore di lavoro, della misura contributiva fissa prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare precisa che l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.

Il regime agevolato si applica alle assunzioni con decorrenza compresa nell’anno 1992, cioè dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992. Il vantaggio contributivo prosegue per l’intera durata del contratto anche se questo si estenda a un anno successivo nel quale la medesima situazione occupazionale non sia più presente. Nella circoscrizione considerata l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età.

Codifica delle aziende

Le sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo al beneficio il codice di autorizzazione "5Y", che identifica l’"Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale".

Adempimenti contributivi ordinari

Per il versamento dei contributi dovuti nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese devono seguire le modalità indicate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", con riferimento alle pagine 18 e 19 e ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142, nonché alla pagina 29 per le ipotesi ivi previste.

Per il mod. DM10/2 restano dovuti, secondo le ordinarie modalità:

  • la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore;
  • il contributo Gescal a carico del lavoratore;
  • il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro.

Per l’anno 1993, tale contributo fisso è indicato in L. 4.203, comprensive della quota INAIL, ovvero in L. 4.023 senza quota INAIL.

Contributi per il Servizio sanitario nazionale

Per la compilazione del mod. DM10/S e per il versamento dei contributi ridotti dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, al punto 1, lettera h2.

Recupero delle differenze contributive pregresse

Le imprese diverse da quelle artigiane, che nel frattempo abbiano assolto gli adempimenti contributivi beneficiando delle riduzioni previste dall’art. 8, comma 1 o comma 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare le somme versate in eccedenza con le denunce relative ai mesi di luglio, agosto o settembre 1993, da presentare rispettivamente entro il 20 agosto 1993, il 20 settembre 1993 e il 20 ottobre 1993.

Le differenze relative a contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno indicate in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, precedute dal codice L176 e dalla dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90".

Le differenze relative ai contributi per il Servizio sanitario nazionale devono invece essere portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la Regione competente. Se l’importo da recuperare supera i contributi sanitari da versare, il rimborso delle maggiori somme deve essere richiesto con la procedura delle regolarizzazioni, poiché non è previsto il mod. DM10/S con saldo a credito dell’azienda.

Criteri di calcolo del recupero

Per determinare le differenze da recuperare, dall’importo dei contributi versati per i periodi pregressi, calcolati con la quota ridotta a carico del datore di lavoro, devono essere detratti i contributi dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti.

Più precisamente:

  • la quota del contributo fisso pari a L. 3.973 per il 1992 ovvero L. 4.203 per il 1993, oppure L. 3.793 per il 1992 ovvero L. 4.023 per il 1993, secondo la presenza o meno della quota INAIL, va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L176;
  • la restante quota di L. 240 settimanali, relativa al Servizio sanitario, va portata in detrazione dai contributi sanitari da recuperare.

Nessun conguaglio deve essere operato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Datori di lavoro con personale iscritto ai Fondi elettrici e telefonici

Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dei dipendenti delle aziende elettriche private e al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, la quota dei contributi a carico del lavoratore e il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro dovuti al Fondo devono essere versati secondo le modalità indicate nella circolare n. 271 del 29 dicembre 1990.

Le contribuzioni minori e quelle dovute per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale seguono le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. Le eventuali differenze da recuperare per periodi pregressi relative alla contribuzione al Fondo vanno esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e con i codici L168 e L169, rispettivamente per il personale iscritto al Fondo elettrici e al Fondo telefonici. Anche in questo caso può essere utilizzata una denuncia DM10/2 relativa ai mesi di luglio, agosto o settembre 1993.

Per il calcolo delle differenze da recuperare si applicano i seguenti importi:

  • quota fissa del Fondo: L. 3.611 settimanali per il 1992 e L. 3.831 per il 1993;
  • contribuzioni minori: L. 362 settimanali comprensive di INAIL ovvero L. 182 senza INAIL per il 1992, e L. 372 con INAIL ovvero L. 192 senza INAIL per il 1993;
  • quota residua di L. 240 settimanali per le prestazioni del Servizio sanitario, da detrarre dai contributi sanitari da recuperare.

Anche per questi soggetti non deve essere effettuato alcun conguaglio sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che rimane invariata rispetto alla generalità dei lavoratori.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione e durata

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, nelle imprese operanti nella circoscrizione di Torino, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista per gli apprendisti. Il beneficio spetta solo alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei CFL. L’agevolazione vale per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1992 e continua per tutta la durata del contratto anche se la scadenza avviene in un anno successivo privo della medesima situazione occupazionale. Nella circoscrizione indicata l’assunzione con CFL è ammessa sino all’età di 32 anni.

Codifica delle aziende

Le sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo al beneficio il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di "Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale".

Adempimenti dei datori di lavoro e mod. DM10/2

Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella degli apprendisti, le imprese devono seguire le modalità indicate nelle istruzioni DM10/89 per i codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142, nonché quanto previsto a pagina 29 del manuale ove applicabile. Devono inoltre versare, secondo le modalità ordinarie, la quota dei contributi previdenziali e il contributo Gescal a carico del lavoratore, oltre al contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro. Per l’anno 1993 tale contributo fisso è pari a L. 4.203 comprensivo della quota INAIL oppure L. 4.023 senza quota INAIL.

Contributi per il Servizio sanitario nazionale

Per la compilazione del mod. DM10/S e per il versamento dei contributi ridotti dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettera h2.

Recupero delle differenze contributive per periodi pregressi

Le imprese diverse da quelle artigiane, che avevano già beneficiato delle riduzioni previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono conguagliare le differenze versate in eccedenza con le denunce DM10 relative ai mesi di luglio, agosto o settembre 1993, da presentare entro il 20 agosto, 20 settembre e 20 ottobre 1993. Le differenze per contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con il codice L176 e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90". Le differenze per i contributi del Servizio sanitario nazionale vanno detratte dai contributi sanitari dovuti alla Regione; se il recupero supera i contributi sanitari dovuti, il rimborso deve essere richiesto tramite la procedura di regolarizzazione, non essendo previsto un DM10/S con saldo a credito.

Criteri di calcolo delle somme da recuperare

Nel determinare le differenze da recuperare occorre detrarre dai contributi versati per i periodi pregressi la quota di contributo fisso dovuta dal datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti. In particolare, per il 1992 la quota fissa è indicata in L. 3.973 ovvero L. 3.793, mentre per il 1993 in L. 4.203 ovvero L. 4.023, a seconda dell’inclusione della quota INAIL. La parte residua di L. 240 settimanali, relativa al Servizio sanitario, va portata in detrazione dai contributi sanitari da recuperare. Nessun conguaglio deve essere effettuato sulla quota a carico del lavoratore, che resta invariata rispetto alla generalità dei lavoratori.

Datori di lavoro con personale iscritto ai Fondi elettrici e telefonici

Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dei dipendenti delle aziende elettriche private e al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, la quota a carico del lavoratore e il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro dovuti al Fondo sono versati secondo le modalità della circolare n. 271 del 29 dicembre 1990. Le contribuzioni minori e quelle per il Servizio sanitario seguono invece le regole ordinarie. Le eventuali differenze pregresse da recuperare sul Fondo vanno esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con i codici L168 e L169, rispettivamente per elettrici e telefonici, utilizzando una denuncia relativa ai mesi di luglio, agosto o settembre 1993. Per il calcolo, la quota fissa del Fondo per il 1992 è pari a L. 3.611 settimanali e per il 1993 a L. 3.831; la quota per contribuzioni minori è pari a L. 362 settimanali comprensiva INAIL o L. 182 senza INAIL per il 1992 e L. 372 con INAIL o L. 192 senza INAIL per il 1993; la restante quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario va detratta dai contributi sanitari da recuperare. Anche in questo caso non si effettua alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.

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