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Circolare

Circolare numero 176 del 23-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando opera la deroga alla sospensione del pensionamento per anzianità prevista dalla legge n. 438/1992 per i lavoratori dipendenti da imprese con programmi CIPI approvati ai sensi della legge n. 223/1991. Viene precisato che la deroga vale per i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale e anche di risanamento per crisi aziendale, purché il programma sia effettivamente approvato dal CIPI e la cessazione del rapporto intervenga entro il periodo di durata del programma, con alcune precisazioni sui casi in cui la cessazione avvenga nel corso dell’ultimo mese.

Deroga alla sospensione del pensionamento per anzianità per lavoratori di imprese con programmi CIPI approvati

Deroga alla sospensione del pensionamento per anzianità per lavoratori di imprese con programmi CIPI approvati

La circolare riepiloga e integra i criteri già forniti con precedenti circolari e messaggi in materia di deroga alla sospensione del pensionamento per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), prima parte, della legge 14 novembre 1992, n. 438, per i lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di programmi approvati dal CIPI ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'obiettivo è chiarire l'effettivo ambito applicativo della deroga e i relativi requisiti temporali e documentali.

Ambito soggettivo e oggettivo della deroga

La deroga riguarda i dipendenti di imprese che abbiano presentato domanda di intervento straordinario di integrazione salariale contenente il programma da attuare, formulato secondo il modello CIGS/91 stabilito con decreto ministeriale del 19 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991. La circolare precisa che il riferimento alla legge n. 223/1991 comprende non solo i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, ma anche i piani di risanamento per crisi aziendale.

Necessità dell'approvazione del CIPI

Ai fini dell'operatività della deroga non è sufficiente che il programma sia semplicemente predisposto dall'impresa: è indispensabile che sia stato approvato dal CIPI. L'avvenuta approvazione può essere dimostrata con copia della deliberazione oppure con altra documentazione idonea, purché da essa risultino comunque sia l'approvazione sia la durata del programma. La deroga si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa interessata nel suo complesso, anche se il programma riguarda soltanto singoli settori di attività o specifiche unità produttive.

Termine di cessazione del rapporto di lavoro

La circolare chiarisce che, per poter usufruire della deroga, l'estinzione del rapporto di lavoro deve intervenire entro il periodo di durata del programma approvato dal CIPI. Tuttavia, se il termine finale del programma cade nel corso del mese, è considerata utilmente intervenuta anche la cessazione verificatasi dopo tale scadenza ma comunque entro lo stesso mese. Ciò è coerente con il principio per cui la decorrenza della pensione di anzianità, in presenza delle altre condizioni di legge, è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto.

Requisiti contributivi e domanda di pensione

Nei casi rientranti nella deroga, non costituisce motivo ostativo il fatto che i requisiti assicurativi e contributivi si perfezionino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Allo stesso modo, non rileva negativamente la presentazione tardiva della domanda di pensione di anzianità.

Mobilità, prosecuzione volontaria e mutamento della situazione lavorativa

La deroga opera anche nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità o ammessi alla prosecuzione volontaria, purché la cessazione del rapporto sia intervenuta entro il periodo di durata del programma approvato dal CIPI e il successivo perfezionamento dei requisiti avvenga tramite accredito della contribuzione figurativa per la mobilità o della contribuzione volontaria. Resta inoltre fermo che, per l'applicazione della deroga, la situazione lavorativa dell'interessato non deve essere mutata dopo la cessazione del rapporto intervenuta entro il periodo del programma approvato.

Punti principali

Ambito della deroga

La deroga alla sospensione del pensionamento per anzianità si applica ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. I programmi rilevanti comprendono ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale e risanamento per crisi aziendale.

Necessità dell'approvazione CIPI e prova documentale

Non è sufficiente che il programma sia stato solo predisposto dall'impresa: è necessario che risulti approvato dal CIPI. L'approvazione può essere dimostrata con copia della deliberazione oppure con altra documentazione idonea da cui emergano sia l'approvazione sia la durata del programma.

Riferimento al modello CIGS/91

I programmi devono essere presentati con la domanda di intervento straordinario di integrazione salariale secondo il modello CIGS/91, richiamato nel decreto ministeriale indicato, che nella parte C contiene i piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e nella parte F i piani di risanamento per crisi aziendale.

Momento della cessazione del rapporto di lavoro

Per applicare la deroga, il rapporto di lavoro deve cessare entro il periodo di durata del programma approvato dal CIPI. Se la scadenza finale cade nel corso di un mese, è considerata utile anche la cessazione avvenuta dopo tale scadenza ma entro lo stesso mese, poiché la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione.

Effetti su requisiti, domanda e mobilità/prosecuzione volontaria

Nei casi considerati, non impedisce il riconoscimento della pensione il fatto che i requisiti assicurativi e contributivi si perfezionino alla data di cessazione del rapporto. Inoltre, la presentazione tardiva della domanda di pensione non è ostativa. La deroga si applica anche ai lavoratori collocati in mobilità o ammessi alla prosecuzione volontaria, se la cessazione è avvenuta entro il periodo del programma e il perfezionamento dei requisiti deriva poi dall'accredito della contribuzione figurativa o volontaria.

Condizione della situazione lavorativa

Per l'operatività della deroga occorre che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro il periodo del programma approvato dal CIPI, la situazione lavorativa dell'interessato non sia mutata.

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