Sentenza n. 1233/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 3404/2023, depositata e resa pubblica il 18.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 3404/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata all'Amministrazione con formula esecutiva. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nella sentenza e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare il credito nell'an e nel quantum né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi pagamento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude la penalità quando essa risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state valorizzate le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e all'esiguità del debito, che avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, alle condizioni previste dal comma 4, lett. e), una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti dell'Amministrazione, decorso il quale può essere azionata l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione di provvedere all'esecuzione del giudicato e di fissare il termine per adempiere, anche predisponendo la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna divenuta definitiva e ritualmente notificata all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici, unitamente all'assenza di pagamento e di contestazioni sul credito, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento integrale entro un termine fissato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che egli provveda entro un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza, con facoltà di delega nell'ambito dell'Ufficio di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate in concreto le circostanze, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione delle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica o dall'esiguità del debito.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, non è dovuto uno specifico compenso commissariale ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
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