Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19841/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorso riguarda il diniego del riconoscimento della continuazione tra due distinte sentenze irrevocabili di condanna per reati in materia di stupefacenti. Nell'interesse del condannato era stata proposta istanza ex art. 671 c.p.p. per far dichiarare che i fatti oggetto delle due decisioni fossero legati da un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 c.p. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe valorizzato un solo indice rivelatore della continuazione. La Corte rileva però che le doglianze sono in realtà dirette a una rivalutazione di merito, già affrontata dal giudice dell'esecuzione con motivazione logica e coerente, e che la distanza temporale tra i fatti e la circostanza dell'intervenuta misura cautelare nel periodo intermedio escludono la prova di una programmazione originaria dell'intera serie criminosa. Si sottolinea inoltre che la sola identità della norma violata non basta a fondare automaticamente la continuazione tra fatti commessi a distanza di molti anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le due sentenze irrevocabili. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede una verifica di merito circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso già originariamente programmato.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone che i reati siano stati ab initio ricompresi, almeno nelle grandi linee, in un unico progetto criminoso; la mera identità della disposizione incriminatrice non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente ai fini della condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili non può essere riconosciuta in via automatica sulla sola base dell'identità della norma violata o della tipologia dei reati, occorrendo la prova di una programmazione unitaria originaria.
  • In sede di legittimità, non sono scrutinabili censure che mirino solo a una diversa rivalutazione di merito degli indici della continuazione, quando il giudice dell'esecuzione abbia reso una motivazione non manifestamente illogica e coerente.
  • La significativa distanza temporale tra i fatti e la commissione di reati intermedi, specie se in un periodo segnato da una misura cautelare personale, può legittimamente essere valorizzata per escludere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • Il vizio di carenza di motivazione è insussistente quando il provvedimento impugnato dia conto, in modo comprensibile e non manifestamente illogico, delle ragioni per cui gli indici fattuali non dimostrano l'unicità del disegno criminoso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.