Ordinanza n. 3839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01967/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato l'istanza di sospensione ex art. 367 c.p.c. e la domanda cautelare relativa a provvedimenti amministrativi impugnati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, contestando sia il rigetto dell’istanza di sospensione del processo formulata ai sensi dell’art. 367 c.p.c., sia il rigetto della domanda cautelare. Quanto alla sospensione, l’appellante ha chiesto la riforma del relativo capo dell’ordinanza. Quanto alla tutela cautelare, ha dedotto un pregiudizio connesso alla pendenza di un procedimento penale e ha invocato la necessità di sospendere gli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il pregiudizio cautelare prospettato è stato ritenuto di natura esclusivamente patrimoniale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello nella parte relativa al diniego della sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. Ha rilevato che, anche a prescindere dalla possibile natura non decisoria del provvedimento, il diniego di sospensione non è impugnabile; in materia di sospensione ex art. 295 c.p.c., infatti, il regolamento di competenza è previsto eccezionalmente solo contro il provvedimento che concede la sospensione. È stata comunque riconosciuta la possibilità per il giudice di primo grado di modificare o revocare il provvedimento, qualora ne ricorrano i presupposti. L’appello è stato invece respinto nella parte relativa al rigetto della domanda cautelare, poiché l’impresa non ha fornito indicazioni specifiche sulla propria situazione economica e patrimoniale e non ha quindi provato la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio patrimoniale. La pendenza del procedimento penale è stata ritenuta inidonea a fondare la sospensione cautelare, anche in considerazione dell’autonomia tra procedimento penale e processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 367 c.p.c.
Il diniego di sospensione del processo ai sensi di tale disposizione non è immediatamente impugnabile.
art. 295 c.p.c.
In materia di sospensione necessaria, il mezzo di impugnazione immediato previsto in via eccezionale riguarda il provvedimento che concede la sospensione, non quello che la nega.
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza costituisce il mezzo di impugnazione eccezionalmente previsto contro il provvedimento che dispone la sospensione ex art. 295 c.p.c.
Massime di principio
- Il diniego di sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. non è immediatamente impugnabile, poiché l’ordinamento non prevede uno specifico mezzo di impugnazione contro tale decisione.
- Anche in materia di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., il regolamento di competenza è ammesso eccezionalmente contro il provvedimento che concede la sospensione, non contro quello che la nega.
- Ai fini della tutela cautelare, quando il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale, il richiedente deve fornire elementi specifici sulla propria situazione economica e patrimoniale, idonei a dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno.
- La pendenza di un procedimento penale, in ragione dell’autonomia tra procedimento penale e processo amministrativo, non costituisce di per sé elemento sufficiente per ottenere la sospensione cautelare di provvedimenti amministrativi.
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