Sentenza n. 1818/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, del silenzio-diniego serbato sull'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, inoltrata via pec in data 12.09.2025 e protocollata al n. prot. 8915.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego e parziale riscontro incompleto sull'istanza di accesso documentale relativa a pratiche edilizie, sopralluoghi, istruttoria e comunicazioni connesse a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata il 12 settembre 2025 al Comune. L'istanza riguardava 26 categorie di documenti relativi a un immobile di loro proprietà e a pregresse pratiche edilizie riferite a un precedente proprietario, nonché all'ordinanza di demolizione notificata il 27 agosto 2025. L'accesso era stato richiesto per tutelare la propria posizione giuridica e valutare iniziative difensive contro l'ordinanza. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso, il 14 novembre 2025, un CD-ROM contenente numerosi file; secondo i ricorrenti, tuttavia, non erano stati trasmessi i verbali dei sopralluoghi del 7 gennaio, 14 febbraio e 27 febbraio 2025, né la relazione tecnica del 27 marzo 2025, con la relativa planimetria. I ricorrenti hanno quindi dedotto la persistenza dell'interesse all'accesso a tale documentazione. Il TAR ha rilevato, invece, la parziale originaria inammissibilità della richiesta relativa ai punti da 20 a 26, in quanto formulata in termini esplorativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di esibire ai ricorrenti, consentendone l'estrazione di copia previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, la documentazione mancante individuata nel paragrafo 3 della sentenza: i verbali dei sopralluoghi del 7 gennaio, 14 febbraio e 27 febbraio 2025, la relazione tecnica del 27 marzo 2025, protocollo n. 2444, e la relativa planimetria. Il giudice ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, poiché tali documenti erano richiamati nell'intestazione dell'ordinanza di demolizione e ne integravano la motivazione. La documentazione risultava dunque funzionale alla tutela della posizione dei proprietari e alla valutazione delle iniziative difensive contro l'ordinanza. Il TAR ha sottolineato che la motivazione di un'ordinanza di demolizione deve contenere la compiuta descrizione delle opere e delle violazioni accertate; gli atti tecnici richiamati nell'ordinanza sono pertanto rilevanti per la difesa dei destinatari. Il Comune è stato condannato a esibire la documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate, in considerazione della parziale originaria inammissibilità della richiesta, relativa alle domande esplorative di cui ai punti da 20 a 26, e della complessità e dell'ingente mole della documentazione richiesta.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 104/2010
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il silenzio-diniego e il riscontro incompleto dell'amministrazione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dai ricorrenti; l'accesso è stato riconosciuto per gli atti direttamente collegati alla tutela della loro posizione giuridica contro l'ordinanza di demolizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Massime di principio
- È ammissibile l'accesso documentale richiesto dal destinatario di un'ordinanza di demolizione quando i documenti domandati sono richiamati nell'ordinanza e risultano funzionali alla tutela della posizione giuridica del richiedente e alla valutazione delle iniziative difensive.
- I verbali di sopralluogo, le relazioni tecniche e gli elaborati planimetrici che costituiscono il supporto istruttorio e motivazionale di un'ordinanza di demolizione devono essere ostensibili al destinatario dell'ordinanza, in quanto direttamente pertinenti alla contestazione degli abusi e alla verifica della completezza della motivazione.
- L'istanza di accesso è inammissibile nella parte in cui richiede genericamente ogni ulteriore atto, comunicazione o documento comunque connesso alla vicenda, senza una puntuale individuazione della documentazione, poiché assume carattere esplorativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →