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Sentenza

Sentenza n. 1240/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 830/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 21/11/2023.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 830/2023 del Tribunale di Bologna

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 830/2023 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il 14 gennaio 2024 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, come dichiarato dal difensore del ricorrente a verbale nella camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuta ottemperanza intervenuta nel corso del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base al criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con condanna alla restituzione del contributo unificato versato, se versato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'avvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il provvedimento giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'esecuzione sia intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato e notificata all'amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, costituisce il presupposto per l'esercizio della tutela esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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