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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25790/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla San Marco s.r.l. un avviso di accertamento per il 2003 sostenendo che la società, con sede legale in Francia, operava in Italia mediante una stabile organizzazione e un centro di attività stabile (imposte dirette, IRAP e IVA). La CTP di Imperia aveva accolto il ricorso della società per vizi di notificazione; la CTR aveva inizialmente rigettato l'appello dell'Agenzia dando rilievo alla stipula dei contratti e all'immatricolazione dei beni nello Stato di residenza. La Cassazione (sent. n. 4576/2017) aveva però annullato con rinvio richiedendo un riesame complessivo degli elementi obiettivi e soggettivi (in particolare i rapporti tra la contribuente, la Cooperativa Imperia e la società Marzo s.r.l.) per verificare se le attività in Italia fossero meramente preparatorie/ausiliarie o configurassero una sede fissa d'affari. In sede di rinvio la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo sussistente la stabile organizzazione. I ricorrenti (ex soci) proponevano ricorso per cassazione con otto motivi, rilevando in particolare che la CTR non si era adeguata alle specifiche prescrizioni contenute nella pronuncia di cassazione, omettendo una analisi concreta dei legami soggettivi e della rilevanza probatoria degli elementi indicati dall'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato adeguamento alla precedente pronuncia di questa Corte) e ha cassato la sentenza impugnata rinviando nuovamente la causa alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio si è limitato a riportare le circostanze indicate senza svolgere il ragionamento logico-giuridico richiesto: non ha valutato in concreto la rilevanza degli elementi fattuali posti dall'Amministrazione, non ha analizzato i rapporti soggettivi tra le società interessate né ha argomentato perché dovessero prevalere le tesi dell'Amministrazione rispetto a quelle della contribuente (attività preparatoria/ausiliaria). Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi; la Cassazione ha disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La sentenza di cassazione che accoglie il ricorso e rinvia vincola il giudice del rinvio ad uniformarsi alle prescrizioni e al principio di diritto enunciato; il giudice deve eseguire i specifici accertamenti richiesti dalla Cassazione e motivare il riesame.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Motivo di cassazione utilizzato per censurare la sentenza per violazione di norme di diritto o per mancato adeguamento a precedenti pronunce di legittimità.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato tra le censure relative a motivazione apparente/omessa; la disposizione disciplina gli elementi obbligatori della motivazione in appello.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento all'onere del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti; censurata l'omessa valutazione sulla valenza probatoria di documenti richiamati nell'avviso di accertamento.

  • Convenzione Italia-Francia, ratificata con L. n. 20/1992

    Rilevante per la determinazione del trattamento fiscale e della nozione di stabile organizzazione tra i due Stati; la Corte ha richiamato la correttezza dell'applicazione della Convenzione ma non ha deciso nel merito, rimandando l'istruttoria.

  • art. 9, par. 1, Direttiva 77/388/CEE

    Richiamata in relazione alla nozione di centro di attività stabile ai fini IVA (presenza permanente di mezzi umani e tecnici); la Corte ha segnalato la necessità di valutare tali elementi in concreto.

  • artt. 15 e 32, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamati con riferimento all'eventuale applicazione di sanzioni e allo ius superveniens favorevole alla contribuente; la questione è stata formulata tra i motivi ma assorbita dall'esito del motivo principale.

  • Cass. n. 4576/2017 (precedente della causa)

    Precedente con cui la Corte aveva già annullato la decisione del giudice di appello e aveva indicato la necessità di un riesame complessivo degli elementi oggettivi e soggettivi; la sentenza di rinvio doveva essere eseguita secondo le specifiche istruzioni ivi contenute.

  • Cass. n. 3955/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Principio secondo cui, in caso di rinvio, la Corte interpreta la propria pronuncia in relazione alla questione decisa e al petitum; il giudice del rinvio non può porsi in contrasto con la domanda proposta in giudizio dalla parte in relazione al decisum.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla una sentenza con rinvio fornendo indicazioni specifiche, il giudice del rinvio è obbligato a eseguire gli accertamenti e a motivare il riesame secondo le prescrizioni impartite; la semplice enunciazione dei fatti senza il richiesto ragionamento logico-giuridico integra motivo di cassazione.
  • Nelle controversie su 'stabile organizzazione' o 'centro di attività stabile' occorre valutare sia elementi oggettivi (presenza di beni, contratti, mezzi) sia elementi soggettivi (rapporti tra le società, coordinamento, controllo) per determinare se l'attività è meramente preparatoria/ausiliaria o produttiva di reddito imponibile nello Stato.
  • La localizzazione della stipula dei contratti o l'immatricolazione dei beni nello Stato di residenza non esclude di per sé l'esistenza di una stabile organizzazione nello Stato del presunto centro di attività; va valutata la prevalenza e la concreta rilevanza delle attività svolte in loco.
  • Il giudice deve sempre comparare la rilevanza probatoria degli elementi portati dall'Amministrazione con le censure e le spiegazioni del contribuente, esponendo le ragioni per cui un insieme di fatti renda plausibile una diversa conclusione.
  • Se il giudice del rinvio trascura elementi decisivi indicati dalla Cassazione e non opera il necessario contraddittorio motivato, la decisione è esposta a nuova cassazione.
  • In tema di accertamenti tributari, qualora emergano questioni convenzionali (trattati) o di diritto comunitario, il giudice deve esplicitare come tali norme incidono sulla ricostruzione fattuale e sulla determinazione della base imponibile e delle sanzioni.

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