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Sentenza

Sentenza n. 1032/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento • dell’ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica 6/3/2023, -OMISSIS-, notificata tramite p.e.c. il successivo 15/3, con la quale è stato ingiunto alla -OMISSIS- "di provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) [....], alla completa rimozione di tutte le opere di cui in premessa ed indicate nel verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 9/01/2014 e nella pratica edilizia n. -OMISSIS- del 7/06/2014, con particolare riferimento alla realizzazione delle piazzole attrezzate, roulottes e manufatti vari in ampliamento del campeggio esistente" in Carasco, località -OMISSIS-; • di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi: - il verbale di sopralluogo congiunto Area Tecnica Comunale – Polizia Municipale 9/1/2014, prot. n. -OMISSIS-; - la nota comunale 1/2/2014, prot. n. -OMISSIS- (comunicazione di avvio del procedimento).

Giustizia amministrativa202300320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a piazzole attrezzate, roulottes e manufatti realizzati in ampliamento di un campeggio esistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, deducendo: violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e difetto di istruttoria e motivazione; travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, poiché l'ordinanza richiamava un verbale di sopralluogo e una pratica edilizia risalenti al 2014, nonché opere che sarebbero state in parte spontaneamente rimosse; violazione del legittimo affidamento, asseritamente derivante dal tempo trascorso e dalla presenza di titoli edilizi relativi alla maggior parte del campeggio; mancata applicazione del regime di favore previsto dall'art. 14 della l.r. Liguria n. 32/2014; illegittimità dell'ordine per genericità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e sviamento; infine, incongruità del termine di trenta giorni assegnato per la demolizione, inferiore ai novanta giorni previsti dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001. Le parti avevano chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza di un procedimento di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta congiunta di rinvio, ritenendo che la mera pendenza di un procedimento di sanatoria, autonomamente procedibile rispetto al giudizio, non costituisca circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per l'ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività vincolata e doverosa, e ha negato che possa configurarsi un autovincolo dell'amministrazione in relazione a tale attività. Ha ritenuto irrilevante il richiamo ad atti risalenti, precisando che l'eventuale rimozione spontanea di alcune opere può rilevare, al più, nella fase successiva relativa all'inottemperanza all'ordine. Ha escluso la formazione di un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione illecita e ha ritenuto irrilevante il decorso del tempo. La circostanza che il campeggio fosse in larga parte assistito da titoli edilizi non incide sull'assenza di uno specifico titolo per le opere contestate. Ha escluso l'applicabilità del regime invocato ex art. 14 della l.r. Liguria n. 32/2014, perché tale disposizione non introduce una deroga generalizzata alla disciplina urbanistica, edilizia e di settore né ai vincoli gravanti sull'area. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza, che descriveva le opere e indicava la disciplina violata. Quanto al termine di trenta giorni, ha affermato che il termine di novanta giorni dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 riguarda esclusivamente gli effetti acquisitivi previsti dal comma 3 e non impedisce al Comune di fissare un termine più breve per la demolizione; l'eventuale termine inferiore può incidere sui successivi provvedimenti conseguenti all'inottemperanza, ma non determina l'illegittimità dell'ingiunzione. La doglianza è stata comunque ritenuta generica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria prima dell'ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di attività vincolata e doverosa.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive compiutamente le opere abusive e richiama la disciplina violata.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 attiene esclusivamente agli effetti acquisitivi di cui al comma 3 della medesima disposizione.

    Il termine di novanta giorni riguarda gli effetti acquisitivi e non impedisce all'amministrazione di assegnare per la demolizione un termine inferiore; la sua violazione può rilevare, eventualmente, per gli atti successivi all'inottemperanza.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Anche le opere eventualmente riconducibili all'edilizia libera devono rispettare la disciplina urbanistica, edilizia e di settore e i vincoli applicabili.

  • art. 14 l.r. Liguria n. 32/2014

    Il regime di favore per le strutture ricettive all'aria aperta non costituisce una deroga generalizzata alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e di settore.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La mera pendenza di un procedimento di sanatoria non costituisce circostanza eccezionale tale da giustificare il differimento dell'udienza.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività vincolata e doverosa; non deve pertanto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non può essere neutralizzato dalla pretesa formazione di un autovincolo amministrativo.
  • Il decorso del tempo e la mera tolleranza dell'amministrazione non possono fondare un legittimo affidamento sulla conservazione di opere abusive o di una situazione di fatto illecita.
  • La presenza di titoli edilizi relativi a una parte di un complesso immobiliare non sana né rende legittime opere ulteriori prive di uno specifico titolo edilizio.
  • La riconducibilità di opere all'edilizia libera non comporta una deroga generale alla disciplina urbanistica, edilizia e di settore né ai vincoli gravanti sull'area; tali opere devono comunque rispettare le prescrizioni applicabili.
  • Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 opera ai fini degli effetti acquisitivi e non costituisce un termine minimo inderogabile per l'esecuzione della demolizione; la fissazione di un termine più breve non invalida l'ingiunzione, ferma la possibile rilevanza nella fase successiva di acquisizione per inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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