Sentenza n. 180/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del diniego manifestato espressamente, a mezzo pec, il -OMISSIS-, relativamente alle istanze di accesso agli atti inviate all‟istituto resistente da -OMISSIS-, nonché da-OMISSIS- presentate per ottenere copia digitale dei documenti in base ai quali si è proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del 05.02.2025, di cui al verbale unico n. -OMISSIS- nonché per la declaratoria di accertamento, del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto delle varie istanze di accesso agli atti presentate, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale alle richieste di copia del verbale ispettivo e della documentazione posta a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori disconosciuti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato ex art. 116 c.p.a. il diniego espresso dell’INPS alle istanze di accesso aventi a oggetto il verbale unico di accertamento e notificazione, i relativi allegati, eventuali verbali connessi, le dichiarazioni raccolte, i dati contributivi, il contratto di lavoro e ogni ulteriore documento utilizzato per il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Hanno dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla necessità di difendersi e di proporre ricorso amministrativo contro il disconoscimento, nonché la violazione della disciplina sull’accesso, il difetto di motivazione e l’illegittimità del rifiuto generalizzato. Hanno sostenuto che la riservatezza dei dati aziendali e dei lavoratori coinvolti avrebbe potuto essere tutelata mediante oscuramento. L’INPS ha eccepito che il verbale riguardava l’azienda e numerosi terzi, richiamando il decreto ministeriale che sottrae all’accesso determinati atti ispettivi e documenti contenenti dati riservati; ha inoltre rilevato che alcuni documenti erano detenuti dall’Ufficio scolastico regionale, altri erano già nella disponibilità dei richiedenti o facilmente accessibili, mentre la richiesta di ulteriori documenti e dichiarazioni era generica.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha riconosciuto l’interesse qualificato dei ricorrenti all’accesso, desumibile anche dalla comunicazione dell’INPS che indicava la possibilità di proporre ricorso amministrativo contro il disconoscimento del rapporto di lavoro. Ha ritenuto che il diritto di difesa, connesso alla tutela del diritto al lavoro, prevalesse sulla riservatezza genericamente invocata dall’INPS. Le categorie astrattamente sottratte all’accesso dal decreto ministeriale non operano in modo assoluto: l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto tra accesso e riservatezza e deve verificare se quest’ultima possa essere salvaguardata mediante oscuramento. Poiché l’INPS non aveva indicato quale specifico interesse alla riservatezza impedisse l’ostensione del verbale né aveva dedotto l’esistenza di un procedimento penale con atti coperti da segreto, il diniego è stato annullato in parte qua. È stata ordinata l’ostensione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, del verbale unico con i relativi allegati, se esistenti, ferma la facoltà dell’INPS di oscurare i soli nominativi degli altri lavoratori coinvolti. La domanda è stata invece respinta quanto agli ulteriori documenti: per gli atti dell’Ufficio scolastico regionale non era stata dimostrata una previa risposta negativa a una specifica richiesta; gli altri atti erano generici, eventuali oppure già nella disponibilità dei ricorrenti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
in materia di “accesso documentale”, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 25 l. 241/1990
Per gli atti formati da un’amministrazione diversa da quella destinataria dell’istanza, la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
art. 2094 c.c.
carenza dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 2094 c.c.
È richiamato quale parametro sostanziale posto a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
art. 329 c.p.p.
Il segreto investigativo riguarda gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; il mero richiamo a un’attività ispettiva amministrativa non dimostra, da solo, l’esistenza di tale segreto.
punto 3, lett. c), d.m. Ministero del Lavoro n. 757/1994
sottrae all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi
La sottrazione all’accesso non è assoluta e deve essere applicata considerando concretamente il conflitto tra diritto di difesa e riservatezza dei controinteressati.
punto 3, lett. e), d.m. Ministero del Lavoro n. 757/1994
le relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali
La previsione di esclusione delle relazioni ispettive deve essere coordinata con il bilanciamento concreto degli interessi e con la possibilità di oscurare i dati riservati.
punto 3, lett. g), d.m. Ministero del Lavoro n. 757/1994
documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza
La tutela della riservatezza presuppone la verifica di un effettivo e concreto pregiudizio, non una generica invocazione della presenza di dati sensibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti ricorrenti nella pubblicazione della sentenza.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La legittimazione all’accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti per predisporre la propria difesa contro un provvedimento amministrativo sfavorevole; tale interesse può desumersi anche dall’indicazione, contenuta nel provvedimento, degli strumenti di ricorso esperibili.
- Le disposizioni regolamentari o amministrative che sottraggono determinate categorie di documenti all’accesso non operano in modo assoluto e automatico: l’amministrazione deve valutare il singolo caso, bilanciando il diritto di accesso difensivo con la riservatezza dei controinteressati.
- Quando il conflitto tra accesso e riservatezza riguarda dati riferibili a terzi, l’amministrazione deve preferire, ove sufficiente, l’ostensione parziale mediante oscuramento dei soli dati identificativi o delle informazioni non necessarie alla difesa.
- Il diniego di accesso non può fondarsi su un richiamo generico alla riservatezza: l’amministrazione deve indicare concretamente quale interesse riservato sarebbe pregiudicato dall’ostensione e perché tale pregiudizio non sia superabile mediante oscuramento.
- Nel giudizio sull’accesso, non possono essere ordinate l’esibizione di documenti non individuati con sufficiente precisione, di documenti meramente eventuali o di atti già nella disponibilità del richiedente; per i documenti formati da altra amministrazione, la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione competente a formarli o a detenerli stabilmente.
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