Sentenza del 06/04/2018 n. 661 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
tarsu - aree improduttive rifiuti - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che determinati locali o aree dovessero essere esclusi dalla TARSU perché improduttivi di rifiuti. L'esclusione prevista dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 riguarda gli spazi che, per la loro natura, per l'uso cui sono stabilmente destinati oppure per obiettive condizioni di non utilizzabilità durante l'anno, non possono produrre rifiuti. Tale impossibilità deve derivare da caratteristiche oggettive e permanenti dei locali o delle aree, non da un utilizzo occasionale, discontinuo o dipendente dalla scelta soggettiva del contribuente.
La decisione
La sentenza ha affermato che la mera deduzione dell'assenza di produzione di rifiuti non è sufficiente per ottenere l'esclusione dalla TARSU. Il contribuente deve dimostrare con elementi concreti che l'area o il locale è strutturalmente e permanentemente incapace di produrre rifiuti, oppure oggettivamente inutilizzabile per l'intero periodo considerato. L'esenzione non opera quando l'improduttività dipende soltanto dalle modalità contingenti di utilizzo.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno
La norma esclude dalla TARSU soltanto i locali o le aree oggettivamente e stabilmente incapaci di produrre rifiuti o inutilizzabili. Non è sufficiente la mancata produzione concreta di rifiuti dovuta a una scelta o a un uso occasionale del contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione dalla TARSU è necessario provare una condizione oggettiva, permanente e verificabile di impossibilità di produrre rifiuti.
- La semplice inattività dell'impresa, il mancato utilizzo temporaneo del locale o la ridotta produzione di rifiuti non comportano automaticamente l'esenzione.
- La prova deve riguardare le caratteristiche fisiche, funzionali o giuridiche dell'area e non soltanto il comportamento concreto tenuto dal contribuente.
- Quando l'area è astrattamente idonea a produrre rifiuti, l'imposizione può restare dovuta anche se, in un determinato periodo, non ne sono stati prodotti.
- Le condizioni di inutilizzabilità devono normalmente essere documentate, ad esempio mediante elementi tecnici, catastali, autorizzativi o altri fatti oggettivamente riscontrabili.
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