Cassazione Penale, Sentenza n. 726/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Roma del 12/04/2022 (DASPO e obbligo di presentazione) per violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989 e per compressione del diritto di difesa. Si deduceva che il GIP aveva convalidato il provvedimento nella stessa giornata della notifica (notifica del provvedimento del Questore il 02/05/2022 ore 11:13 e convalida notificata al difensore il 02/05/2022 ore 17:11), senza rispettare il termine a difesa di almeno 48 ore decorrente dalla notifica, previsto dalla normativa processuale (art. 178 c.p.p.), impedendo così l'esercizio pieno del diritto di difesa.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il motivo fondato. Sulla base della giurisprudenza di legittimità, la convalida disposta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica integra errore in procedendo e viola le garanzie difensive. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 12/04/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione (misura limitativa della libertà personale). Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO) è stato lasciato implicitamente in vita salvo diverso accertamento, mentre è cessata l'efficacia dell'obbligo di comparizione.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
Norma che autorizza il Questore a imporre il divieto di accesso agli impianti sportivi e misure connesse (DASPO). Nel caso concreto il provvedimento imponeva il divieto per cinque anni e l'obbligo di presentazione; la sentenza distingue tra la legittimità del divieto e la illegittimità procedurale dell'obbligo di presentazione quando la convalida avviene prima delle 48 ore.
codice di procedura penale, art. 178
Articolo che tutela le garanzie difensive imponendo termini procedurali (in particolare il termine di 48 ore per il deposito della convalida rispetto alla notifica). La Corte interpreta l'inosservanza di tale termine come vizio radicale (error in procedendo) che comporta annullamento senza rinvio della convalida limitatamente agli effetti lesivi della libertà personale.
Giurisprudenza della Cassazione (ex multis, Cass. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016)
Principio consolidato secondo cui la convalida di provvedimenti impositivi dell'obbligo di presentazione disposta prima del decorso del termine di 48 ore deve essere annullata senza rinvio e determina la decadenza della misura dell'obbligo di presentazione.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento amministrativo-restrittivo che limita la libertà personale (es. obbligo di presentazione) non può intervenire prima del decorso del termine a difesa di 48 ore dalla notifica: la mancata osservanza determina annullamento senza rinvio per error in procedendo.
- L'annullamento conseguente a convalida anticipata si estende in particolare alle misure che incidono sulla libertà personale (obbligo di presentazione); il divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO) può rimanere valido se non affetto da altri vizi procedurali o di merito.
- In casi analoghi il termine utile per la difesa decorre dalla notifica al destinatario; il difensore deve vigilare sulla tempestività e, se la convalida è disposta prima delle 48 ore, chiedere l'annullamento per violazione delle garanzie difensive.
- Per prevenire l'annullamento è opportuno che l'autorità che dispone la convalida (GIP) verifichi il rispetto del termine di 48 ore o, in caso di urgenza, motivi adeguatamente la necessità di attendere, sempre garantendo il diritto di difesa; in mancanza il provvedimento è vulnerabile.
- La giurisprudenza consolidata può essere invocata come precedente efficace per ottenere la cessazione degli effetti dell'obbligo di presentazione quando la convalida è stata emessa prima del decorso del termine a difesa.
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