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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Massa Carrara del 08.01.2026., avente ad oggetto “Revoca. Istanza P-MS/L/Q/2023/101262 nulla osta rilasciato in data 17.06.2025”, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura Flussi.

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura Flussi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Massa Carrara che ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura Flussi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la revoca era stata adottata in ragione della rinuncia del promissario datore di lavoro. Il ricorrente sosteneva, in sede cautelare, l'illegittimità dell'atto e della relativa comunicazione di avvio del procedimento, prospettando evidentemente la possibilità di permanere sul territorio nazionale in attesa di occupazione; il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, allo stato della cognizione propria della fase cautelare, che il provvedimento impugnato e la comunicazione di avvio del procedimento fossero sufficientemente motivati, poiché la revoca del nulla osta risultava determinata dalla rinuncia del promissario datore di lavoro. Ha inoltre escluso che il ricorrente potesse giustificare la permanenza sul territorio nazionale a titolo di attesa occupazione, rilevando che tale possibilità presuppone la previa instaurazione di un rapporto lavorativo successivamente cessato, circostanza non verificatasi nel caso concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della valutazione cautelare il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato può risultare adeguatamente motivata quando individua quale causa determinante la rinuncia del promissario datore di lavoro, purché tale circostanza sia coerentemente rappresentata anche nella comunicazione di avvio del procedimento.
  • La permanenza del cittadino straniero in Italia per attesa occupazione presuppone che sia già stato instaurato un rapporto di lavoro poi cessato; non è sufficiente il mero rilascio di un nulla osta seguito dalla mancata instaurazione del rapporto lavorativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelare

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