Cassazione Civile, Ordinanza n. 25096/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupanti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio di un immobile proposta dalla curatela di un fallimento nei confronti degli occupanti. In citazione l'udienza di comparizione era fissata per una data poi differita d'ufficio; il convenuto originario non si costituiva nel termine e decedeva prima della prima udienza effettiva di comparizione. La coniuge superstite, comparsa successivamente, eccepiva l'usucapione del bene e chiedeva l'interruzione del processo per la morte del coniuge. I giudici di merito negarono l'interruzione, ritenendo che la contumacia si fosse già perfezionata e che, quindi, non operasse l'art. 299 c.p.c.; ne derivò anche la decadenza dalla proposizione dell'eccezione di usucapione ex art. 180 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Con il ricorso per cassazione le parti soccombenti censurarono soprattutto: 1) la mancata declaratoria di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione; 2) la conseguente erronea declaratoria di decadenza delle eredi rispetto all'eccezione di usucapione. Gli altri motivi riguardavano, in via derivata o subordinata, ulteriori profili processuali e di merito, tra cui l'applicabilità dell'art. 300, comma 4, c.p.c., la nullità per omessa pronuncia sull'interruzione, l'asserita illegittimità costituzionale della disciplina, la mancata integrazione del contraddittorio, l'eccessività del danno liquidato e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati il primo e il quinto motivo. Ha affermato che, quando il decesso della parte convenuta interviene dopo la scadenza del termine per la costituzione ma prima dell'udienza di prima comparizione effettivamente tenuta, il processo si interrompe automaticamente ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e non può operare la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio prevista dall'art. 180 c.p.c. nel testo allora vigente. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 168-bis, comma 5, c.p.c.
Il differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione incide sul calendario processuale e rileva per individuare il momento della prima udienza effettiva.
art. 166 c.p.c.
La mancata costituzione del convenuto nel termine ivi previsto non determina, di per sé, lo status di contumace ai fini del coordinamento con gli eventi interruttivi.
art. 167 c.p.c.
Le decadenze del convenuto si ricollegano alla costituzione tempestiva e possono maturare indipendentemente dalla successiva dichiarazione di contumacia.
art. 171 c.p.c.
Consente la costituzione successiva fino alla prima udienza, ma non elide le decadenze già maturate; va coordinato con la disciplina dell'interruzione.
art. 180 c.p.c.
La decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non opera se il processo è già interrotto per morte della parte prima della prima udienza.
art. 299 c.p.c.
La morte della parte prima della costituzione o, comunque, prima della prima udienza di comparizione effettiva produce l'interruzione automatica del processo, senza necessità di dichiarazione.
art. 300, comma 4, c.p.c.
La questione è stata evocata dalle ricorrenti ma è stata assorbita; la Corte non ne ha dato una nuova interpretazione decisiva.
Massime di principio
- L'evento morte della parte convenuta produce interruzione automatica del processo se interviene dopo la scadenza del termine di costituzione ma prima dell'udienza di prima comparizione effettivamente celebrata.
- La mera mancata costituzione nel termine ex art. 166 c.p.c. non equivale, di per sé, a contumacia idonea a far escludere l'effetto interruttivo dell'art. 299 c.p.c.; occorre coordinare tale disciplina con quella dell'udienza di prima comparizione.
- Se il processo si è interrotto per un evento verificatosi prima della prima udienza, non possono maturare a carico della parte colpita dall'evento le decadenze previste per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.
- Nel giudizio di rilascio dell'immobile, la morte del convenuto prima della prima udienza impone al giudice di verificare prioritariamente l'interruzione del processo, prima di trarre conseguenze decadenziali sulle difese dei successori.
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