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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19051/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che l'adesione dell'Agenzia delle entrate alla definizione agevolata della lite, unita alla conferma dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti secondo la procedura di condono, determina la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione della controversia e ha compensato integralmente le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguardava un avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria e parzialmente confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva escluso le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso tale decisione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere deducendo l'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, producendo la documentazione della procedura di condono. A seguito di ordinanza interlocutoria, i documenti sono stati notificati all'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia ha confermato la regolarità della definizione, aderendo all'istanza e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50

    definizione agevolata della lite

    La definizione agevolata della controversia, quando risulti perfezionata con il pagamento degli importi dovuti e vi sia adesione dell'Amministrazione alla relativa istanza, comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata nei termini previsti dalla disciplina applicabile e confermata dalla parte pubblica, rende improseguibile il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Nel processo tributario, la produzione della documentazione attestante il condono e la conferma dell'Amministrazione sull'esito regolare della procedura sono elementi idonei a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Quando la controversia si estingue per definizione agevolata concordata o non contestata dalle parti, le spese possono essere compensate integralmente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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