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Sentenza

Sentenza n. 415/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della delibera n. -OMISSIS- emessa dall'Ispettorato Territoriale di Torino e notificata, a mezzo PEC allo scrivente patrocinio, in data -OMISSIS-, con la quale il Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Torino rigettava il ricorso presentato dall'odierna ricorrente in data -OMISSIS-; - del verbale di disposizione -OMISSIS- notificato a mezzo posta in data -OMISSIS- con il quale, ai sensi dell'art. 14 co. 1 D.Lgs. 23/04/2004 n. 124, come sostituito dall'art. 12 bis D.L. n. 76/2020 L. 120/2020, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino disponeva “che il datore di lavoro provveda ad adottare un puntuale sistema di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti della provincia di Torino, affinché il calcolo delle ore di lavoro sia affidabile, oggettivo ed accessibile e che permetta ai funzionari ispettivi il monitoraggio, in modo oggettivo, delle ore effettivamente svolte dai dipendenti, eventuali straordinari e stabilire con esattezza i turni minimi di riposo giornalieri e settimanali”; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.

Giustizia amministrativa202300021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di rigetto del ricorso amministrativo e verbale di disposizione relativo all'adozione di un sistema affidabile e oggettivo di rilevazione delle presenze dei dipendenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la delibera dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino che aveva rigettato il ricorso proposto contro un verbale di disposizione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12-bis d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020. La disposizione imponeva al datore di lavoro di adottare, per i dipendenti della provincia di Torino, un sistema puntuale di rilevazione delle presenze, idoneo a consentire il calcolo oggettivo delle ore lavorate, degli straordinari e dei riposi giornalieri e settimanali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere pagato la sanzione amministrativa irrogata e di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Il pagamento della sanzione e la dichiarazione espressa di disinteresse hanno escluso la possibilità per il giudice di decidere il merito d'ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per la problematicità delle questioni controverse.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

    "che il datore di lavoro provveda ad adottare un puntuale sistema di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti della provincia di Torino, affinché il calcolo delle ore di lavoro sia affidabile, oggettivo ed accessibile e che permetta ai funzionari ispettivi il monitoraggio, in modo oggettivo, delle ore effettivamente svolte dai dipendenti, eventuali straordinari e stabilire con esattezza i turni minimi di riposo giornalieri e settimanali"

    La disposizione è indicata quale base normativa del verbale con cui l'Ispettorato ha imposto l'adozione di un sistema oggettivo di rilevazione delle presenze.

  • art. 12-bis d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato nello svolgimento processuale dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e la controparte non formula repliche o richieste incompatibili, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza decidere il merito d'ufficio.
  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo opera in senso ampio: il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e può determinare l'esito processuale mediante una dichiarazione di sopravvenuto disinteresse, salvo il contraddittorio della controparte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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