Cassazione Penale, Ordinanza n. 30061/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato all'imputato la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. prevalenti sulla contestata aggravante, con riduzione per il rito, in relazione al delitto di rapina impropria aggravata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., lamentando in particolare che l'aggravante dell'uso di un'arma fosse stata ritenuta senza verificarne la concreta idoneità offensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto sia consentito solo in caso di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile, non opinabile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; nella specie tale condizione non ricorreva. Ha inoltre ribadito che sono armi improprie quegli oggetti che, pur avendo diversa destinazione, possano occasionalmente servire all'offesa della persona per le loro caratteristiche o per le circostanze concrete. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato come base procedurale del trattamento del ricorso in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente di dedurre in cassazione, nel patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto.
art. 62 n. 4 c.p.
circostanza attenuante riconosciuta e ritenuta prevalente sulla contestata aggravante nel giudizio di bilanciamento.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente evincibile, privo di margini di opinabilità e palesemente incompatibile con il capo di imputazione e la motivazione.
- Una censura sull'aggravante dell'uso di un'arma non è ammissibile in cassazione se si limita a prospettare in modo generico o non autosufficiente l'insussistenza della concreta idoneità offensiva, senza dimostrare un errore manifesto nella qualificazione del fatto.
- Ai fini dell'aggravante o della valutazione dell'uso di un'arma impropria, possono rilevare anche oggetti aventi diversa destinazione originaria, quando per caratteristiche strutturali o per le circostanze di tempo e di luogo siano idonei, anche solo occasionalmente, a essere usati per offendere la persona.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- Delitti contro il patrimonio
- Rapina
- Rapina propria e impropria
Come è indicizzato
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