Cassazione Civile, Ordinanza n. 07832/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coproduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 2005 relativo alla futura produzione di uno spettacolo teatrale. In base a tale accordo, una società aveva acquistato il diritto di produrre le future edizioni dello spettacolo, con riserva per l'altra società di partecipare alla produzione con una quota variabile fino al 45%, a condizione che la prima comunicasse l'intenzione di produrre, che la seconda dichiarasse il proprio assenso entro 45 giorni e che, in difetto di risposta, il silenzio valesse come disinteresse. Per la stagione 2009/2010 la società produttrice aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento del contributo di compartecipazione alle perdite; l'opponente sosteneva che l'accordo di coproduzione non si fosse formato, perché non vi era stata la manifestazione di volontà nella forma prescritta. In cassazione la società ricorrente ha articolato tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte territoriale valorizzato le deposizioni testimoniali che avrebbero dimostrato l'esistenza di un accordo di coproduzione anche per quella stagione; 2) violazione degli artt. 1321, 1325 e 1352 c.c., per avere la Corte d'appello escluso che una prassi informale delle stagioni precedenti potesse modificare il contenuto pattizio e per avere ritenuto insufficienti le prove orali a superare la previsione contrattuale della forma scritta; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, perché la Corte d'appello aveva considerato rilevante la forma orale per alcune stagioni precedenti, ma aveva poi attribuito valore decisivo alla mancata risposta scritta per la stagione 2009/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello non era né apparente né contraddittoria: il giudice di merito aveva spiegato coerentemente che il contratto prevedeva una specifica forma scritta per l'adesione alla coproduzione, che per alcune stagioni anteriori vi era stata talvolta una manifestazione orale, ma che ciò non era sufficiente a dimostrare una modifica stabile del patto, anche perché in stagioni successive la disciplina contrattuale era stata nuovamente rispettata. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi, poiché diretti sostanzialmente a sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1321 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contenuto del contratto e il vincolo negoziale erano stati modificati da una prassi successiva; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse stata una valida modifica del regolamento contrattuale per via informale.
art. 1325 c.c.
Richiamato per contestare la valutazione della validità/struttura dell'accordo; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente, ritenendo decisiva la disciplina pattizia della forma dell'adesione.
art. 1352 c.c.
Richiamato per la previsione convenzionale della forma scritta; la Corte ha valorizzato la clausola che imponeva la forma scritta per la manifestazione del consenso all'adesione alla coproduzione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha affermato che il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non anche l'erronea valutazione del contenuto o dell'idoneità dimostrativa delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione o affetta da incoerenza radicale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della decisione d'appello perfettamente evincibile e coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando un contratto disciplina in modo puntuale la forma e le modalità di manifestazione del consenso per singole e future occasioni, il giudice di merito può ritenere che la mancata osservanza di tali modalità impedisca la formazione dell'accordo per la specifica occasione considerata.
- Una prassi informale formatasi solo in alcune occasioni non basta, di per sé, a dimostrare una modifica del contratto originario, soprattutto se la successiva condotta delle parti torna a conformarsi alla disciplina pattizia.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso argomentativo del giudice; non lo è se, pur sintetica, spiega in modo coerente perché le prove non sono idonee a sovvertire il significato letterale e sistematico del contratto.
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