Sentenza del 20/06/2016 n. 3992 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Eccezioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità, per la parte contumace in primo grado, di depositare per la prima volta in appello documenti relativi alla regolarità della notifica dell’atto impugnato. La produzione documentale era diretta a contestare le ragioni poste a fondamento dell’appello avversario.
La decisione
La produzione dei documenti è stata ritenuta ammissibile. Nel processo tributario, infatti, sono ammessi nuovi documenti in appello e il divieto di proporre eccezioni nuove previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 546/1992 riguarda esclusivamente le eccezioni in senso stretto. La documentazione sulla regolarità della notifica costituisce invece una mera difesa, volta a confutare le argomentazioni della controparte, e può quindi essere prodotta anche dalla parte rimasta contumace in primo grado.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce la produzione di documenti nuovi quando questi siano destinati a sostenere una difesa o a confutare le ragioni dell’impugnazione. Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello, la parte può produrre nuovi documenti, anche se non si è costituita in primo grado, purché la produzione sia funzionale alla difesa rispetto alle contestazioni dell’avversario.
- La distinzione fondamentale è tra eccezioni in senso stretto, soggette al divieto di novità, e mere difese, che possono essere sviluppate o documentate in appello.
- La documentazione relativa alla validità o regolarità della notifica dell’atto può essere qualificata come mera difesa quando serve a smentire l’eccezione o il motivo di impugnazione della controparte.
- La contumacia in primo grado non comporta, di per sé, la perdita del diritto di contestare in appello le deduzioni avversarie mediante nuovi documenti, nei limiti consentiti dal rito tributario.
- La produzione documentale deve comunque rimanere collegata alle questioni già introdotte nel giudizio e non può essere utilizzata per formulare una domanda nuova o un’eccezione in senso stretto mai proposta.
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