Cassazione Civile, Ordinanza n. 27249/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda proposta da una lavoratrice contro la cooperativa datrice di lavoro. La lavoratrice sosteneva di aver subito una condotta ritorsiva e demansionante, asseritamente riconducibile a mobbing, culminata in contestazioni disciplinari ritenute dalla stessa infondate e pretestuose e nella successiva esclusione/licenziamento. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la richiesta di ammissione di prova testimoniale, che avrebbe potuto chiarire i fatti e il significato persecutorio delle sanzioni; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un punto decisivo sulla fondatezza dei singoli addebiti disciplinari e sulla domanda di riconoscimento di mobbing e demansionamento, nonché mancanza di motivazione sul relativo danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che, per censurare l'omessa o errata valutazione delle prove testimoniali o la mancata ammissione delle stesse, era necessario trascrivere integralmente le prove e indicare specificamente i punti decisivi, onere non assolto. Ha richiamato inoltre la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e la disciplina della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., che limita ulteriormente il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la società resistente non ha svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio denunciabile è quello, nei limiti attuali, dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito usare il motivo per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 2729 c.c.
Il danno da demansionamento non si presume automaticamente in ogni ipotesi di dequalificazione, ma deve essere provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento previsto dalla norma.
art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
In caso di doppia conforme è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, salvo vizi giuridici della motivazione o sua totale mancanza/incomprensibilità; il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83 del 2012
Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso.
L. n. 134 del 2012
Legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per l'applicazione della nuova disciplina del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012
La disciplina introdotta si applica ai giudizi di appello introdotti dopo il termine previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione o l'omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Chi deduce l'omessa ammissione o la errata valutazione di prove testimoniali deve indicare specificamente e trascrivere il contenuto delle prove e chiarire la loro decisività, non essendo sufficiente una censura generica.
- Il danno da demansionamento o dequalificazione non è automatico: deve essere allegato e provato dal lavoratore, anche tramite presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- In presenza di 'doppia conforme', il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è fortemente limitato e non può investire la mera valutazione del materiale probatorio, salvo specifici vizi giuridici della motivazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., nella formulazione vigente, concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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