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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27249/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda proposta da una lavoratrice contro la cooperativa datrice di lavoro. La lavoratrice sosteneva di aver subito una condotta ritorsiva e demansionante, asseritamente riconducibile a mobbing, culminata in contestazioni disciplinari ritenute dalla stessa infondate e pretestuose e nella successiva esclusione/licenziamento. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la richiesta di ammissione di prova testimoniale, che avrebbe potuto chiarire i fatti e il significato persecutorio delle sanzioni; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un punto decisivo sulla fondatezza dei singoli addebiti disciplinari e sulla domanda di riconoscimento di mobbing e demansionamento, nonché mancanza di motivazione sul relativo danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che, per censurare l'omessa o errata valutazione delle prove testimoniali o la mancata ammissione delle stesse, era necessario trascrivere integralmente le prove e indicare specificamente i punti decisivi, onere non assolto. Ha richiamato inoltre la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e la disciplina della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., che limita ulteriormente il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la società resistente non ha svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio denunciabile è quello, nei limiti attuali, dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito usare il motivo per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Il danno da demansionamento non si presume automaticamente in ogni ipotesi di dequalificazione, ma deve essere provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il procedimento previsto dalla norma.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    In caso di doppia conforme è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, salvo vizi giuridici della motivazione o sua totale mancanza/incomprensibilità; il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83 del 2012

    Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per l'applicazione della nuova disciplina del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    La disciplina introdotta si applica ai giudizi di appello introdotti dopo il termine previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione o l'omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • Chi deduce l'omessa ammissione o la errata valutazione di prove testimoniali deve indicare specificamente e trascrivere il contenuto delle prove e chiarire la loro decisività, non essendo sufficiente una censura generica.
  • Il danno da demansionamento o dequalificazione non è automatico: deve essere allegato e provato dal lavoratore, anche tramite presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • In presenza di 'doppia conforme', il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è fortemente limitato e non può investire la mera valutazione del materiale probatorio, salvo specifici vizi giuridici della motivazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., nella formulazione vigente, concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMobbingDemansionamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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