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Sentenza

Sentenza n. 12722/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; -del Decreto del Direttore generale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, con relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 406.432,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202304958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e di determinazione della quota di payback posta a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del 14 e 28 settembre 2022, nonché il decreto della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022 che la inseriva tra le imprese tenute al ripiano, per l'importo di 406.432 euro, contestando complessivamente gli atti attuativi dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. 115/2022 relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La società ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 secondo il meccanismo previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito dalla l. 119/2025. Tale disposizione, secondo quanto rilevato dal Collegio, stabilisce che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Poiché la difesa della ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, il Collegio, in applicazione del principio dispositivo, ha preso atto della dichiarazione e definito il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    È indicato quale ulteriore base normativa dei provvedimenti ministeriali e regionali impugnati relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 119/2025

    Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l'obbligazione sostanziale controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, resa in presenza di una sopravvenienza idonea a incidere definitivamente sulla controversia, deve essere presa in considerazione dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo e conduce alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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