Cassazione Penale, Sentenza n. 49787/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per minaccia aggravata da travisamento e da uso di un'arma, porto in luogo pubblico di un fucile doppietta Bernardelli e porto illegale di coltelli e puntale. Si censurava in primo luogo la valutazione di attendibilita delle testimonianze e del riconoscimento operato dai testi Fabio Mineo e Mauro Carfì (tra cui equivoco del riconoscimento, travisamento dell'agente, diversita della vettura e mancata prova della coincidenza dell'arma). Si deduceva altresi il diritto alla non punibilita ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuita del fatto e si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello fosse congrua e motivata, in un contesto di doppia conforme tra primo e secondo grado, limitando il sindacato di legittimita alla verifica di completezza e di mancato manifesto travisamento delle prove. Ha confermato l'attendibilita dei testi e del riconoscimento e ha escluso la non punibilita ex art. 131-bis per la gravita della condotta e per l'ostativita derivante dagli artt. 12 e 14 della L. n. 497/1974. Ha altresi ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e segni di resipiscenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata per segnalare che la requisitoria della Procuratrice generale e stata tempestivamente inviata secondo la norma; non incide sul merito ma sulla regolarita del deposito degli atti.
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Indicano i motivi di impugnazione in Cassazione relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimita, specialmente in presenza di doppia conforme.
codice di procedura penale, art. 192
Norma sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilita dei testi rientri nel giudizio di merito e sia stata compiuta correttamente.
codice penale, art. 131-bis
Prevede la causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione per la gravita della condotta e per il superamento dei limiti edittali, oltre che per l'ostativita prevista dalla normativa speciale richiamata.
Legge n. 497/1974, artt. 12 e 14
Norme che, secondo la Corte, rendono ostativa l'applicazione della causa di non punibilita per determinate fattispecie armate o con particolari limiti edittali; sono state richiamate per escludere l'art. 131-bis.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per affermare che non risultano profili di esenzione da responsabilita nella determinazione della causa di inammissibilita; supporta la legittimita della condanna alle spese e alla somma prevista.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (stessa conclusione motivata in primo e secondo grado), il sindacato della Cassazione sulla motivazione e limitato: puo verificare solo incompletezza, omissioni di temi decisivi ovvero manifesto travisamento delle prove.
- La valutazione dell'attendibilita dei testimoni e del riconoscimento e tipicamente rimessa ai giudici di merito; censure basate su rivalutazioni del materiale probatorio sono spesso inammissibili in Cassazione.
- La causa di non punibilita ex art. 131-bis richiede una valutazione concreta della tenuita del fatto e puo essere esclusa per la gravita delle modalita della condotta o per previste cause ostative in norme speciali; elementi come l'assenza di querela o il rapido allontanamento non sono di per se dispositivi sul punto.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche e una valutazione discrezionale del giudice di merito; per contestarla in Cassazione occorre dimostrare vizi logici o palese illogicita della motivazione.
- Quando il ricorso e dichiarato inammissibile per motivi processuali e non sostanziali, il ricorrente puo essere condannato al pagamento delle spese e di somme a favore della cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; va valutata l'eventuale applicabilita di esimenti per responsabilita in concreto.
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