Cassazione Civile, Ordinanza n. 34006/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente dell'INPS aveva agito per ottenere il pagamento dell'indennità di prima sistemazione nella misura piena prevista dalla contrattazione collettiva di comparto per un arco triennale, sostenendo che l'ente non potesse ridurla in applicazione della sopravvenuta disciplina di contenimento della spesa pubblica. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, in parziale riforma, aveva riconosciuto il diritto solo alla misura ridotta e aveva condannato il lavoratore a restituire quanto percepito in eccedenza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) la violazione delle norme sulla disciplina dell'indennità e dell'interpretazione delle leggi, sostenendo che la Corte avesse applicato la disciplina del personale statale anziché quella contrattuale del personale degli enti previdenziali; (2) la violazione della legge sopravvenuta, assumendo che essa riguardasse autonomamente solo i comparti statali e non gli enti diversi dallo Stato; (3) la violazione del principio di parità retributiva ex art. 45 d.lgs. 165/2001, invocato nell'ambito del medesimo comparto; (4) la violazione della disciplina sull'efficacia della legge sopravvenuta sui contratti collettivi e dell'art. 1419 c.c.; (5) un errore nel dispositivo della sentenza d'appello, che non avrebbe riportato correttamente gli importi rettificati emersi dalla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l'art. 4, comma 44, l. 183/2011, invocato per giustificare la riduzione dell'indennità e la soppressione delle previsioni collettive più favorevoli, sia una norma riferita ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, come l'INPS. Ha quindi affermato che la disposizione non poteva essere usata per comprimere il trattamento economico previsto dal CCNL del personale dell'ente previdenziale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché decida nuovamente attenendosi a tale principio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 l. n. 836/1973
richiamato come disciplina del trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali, non direttamente applicabile ai dipendenti di amministrazioni diverse dallo Stato, ma solo quale parametro esterno in passato per gli enti diversi dallo Stato.
art. 26 l. n. 836/1973
richiamato come conferma dell'originaria non diretta applicabilità della disciplina statale agli altri enti, essendo il trattamento statale utilizzabile solo come parametro di commisurazione per istituti analoghi.
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
ritenuto applicabile soltanto ai dipendenti statali e ai contratti collettivi del comparto ministeri; non estensibile agli enti previdenziali come l'INPS.
art. 4, comma 66, l. n. 183/2011
indicato come disposizione distinta, che prevede obiettivi generali di risparmio per il Ministero del lavoro e per gli enti previdenziali, lasciando a questi ultimi autonomia organizzativa nelle misure da adottare.
art. 2, comma 2, parte II, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla corte territoriale come fonte sovraordinata rispetto al contratto collettivo; la Cassazione non ne ha condiviso l'uso nel caso concreto perché la legge sopravvenuta non copriva il rapporto di lavoro in esame.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente quale norma sulla parità di trattamento retributivo, ma non è stato il fondamento decisivo della soluzione.
art. 2, comma 3 bis, parte II, d.lgs. n. 165/2001
invocato dal ricorrente per contestare la prevalenza della legge sopravvenuta sul contratto collettivo; la censura è stata assorbita dall'affermazione della non applicabilità della norma sopravvenuta al rapporto.
art. 1419 c.c.
citato nel quarto motivo in relazione alla sorte delle clausole contrattuali, ma non costituente il nucleo decisorio della sentenza.
art. 12 preleggi
richiamato dai motivi di ricorso per censurare l'interpretazione della legge e del contratto collettivo.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta di contenimento della spesa è riferita testualmente ai dipendenti statali o a un determinato comparto, non può essere estesa in via interpretativa a rapporti di lavoro appartenenti a enti diversi dallo Stato se dal sistema normativo emerge una disciplina differenziata.
- La rubrica di una disposizione può essere un ausilio interpretativo, ma non può prevalere sul contenuto letterale e sulla collocazione sistematica della norma quando il testo individui chiaramente i destinatari e distingua tra diversi gruppi di soggetti.
- Le norme previgenti sul trattamento economico dei dipendenti statali, ove non richiamate dalla contrattazione collettiva, non si applicano automaticamente ai rapporti di lavoro contrattualizzati di enti pubblici diversi dallo Stato.
- Se la legge sopravvenuta non è applicabile al rapporto di lavoro dedotto, il diniego di un emolumento fondato esclusivamente su quella legge è illegittimo e la decisione di merito che lo abbia confermato deve essere cassata.
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