Sentenza n. 255/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1440/2024, depositata e resa pubblica il 24.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1440/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1440/2024. La pronuncia presupposta era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. È stata inoltre chiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla perdurante inottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta, su istanza della ricorrente e per i successivi novanta giorni, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto la corresponsione della rivalutazione monetaria o degli interessi dal dovuto al saldo, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione della sentenza e adottare misure sostitutive; la penalità di mora può essere negata quando la pronuncia presupposta prevede già rivalutazione monetaria o interessi idonei a compensare il ritardo.
art. 114, comma 4, c.p.a.
rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo
La penalità di mora non è necessaria quando la sentenza da eseguire ha già previsto una forma di compensazione economica del ritardo ritenuta equa dal giudice dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato può essere accertata quando l'amministrazione, nonostante la notificazione della pronuncia e la decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, non abbia adempiuto alle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire prevede già rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo, se tali misure sono ritenute adeguate a compensare il ritardo nell'adempimento.
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