Cassazione Penale, Ordinanza n. 31960/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite le censure sulla misura della pena e adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, contestando, con il primo motivo, la misura della riduzione di pena determinata dal giudice d'appello all'esito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, la ritenuta eccessività della pena commisurata. Il primo motivo censurava inoltre una presunta doppia valutazione dei medesimi indici fattuali ai fini sia del giudizio sulle attenuanti generiche sia della determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti, poiché diretti a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, senza evidenziare arbitrio o illogicità del ragionamento decisorio. Ha inoltre rilevato che il medesimo dato fattuale può essere considerato più volte dal giudice sotto differenti profili e per distinti fini, senza violazione del principio del ne bis in idem. La Corte d'appello aveva motivato sulla riduzione di pena e sugli elementi ostativi a un'ulteriore riduzione, richiamando i numerosi precedenti specifici, l'intensità del dolo, i motivi a delinquere, le modalità della condotta e l'assenza di segnali di resipiscenza.
Norme richiamate
ne bis in idem
Il principio non impedisce che il medesimo dato di fatto sia valutato più volte ai fini della determinazione della pena, quando venga considerato sotto differenti profili e per distinti fini.
circostanze attenuanti generiche
La sentenza tratta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la relativa riduzione di pena, ritenendo adeguata la motivazione del giudice d'appello.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che solleciti una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione sanzionatoria non risulti frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
- Il medesimo dato fattuale può essere valorizzato più volte nella determinazione della pena, purché sia utilizzato sotto differenti profili e per distinti fini; tale modalità non viola di per sé il principio del ne bis in idem.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice espone gli elementi ostativi a un'ulteriore riduzione, anche mediante il richiamo a precedenti specifici, intensità del dolo, motivi a delinquere, modalità della condotta e mancanza di resipiscenza.
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