Cassazione Penale, Sentenza n. 30259/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di misura alternativa/differimento per gravi infermità, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la compatibilità delle sue gravissime condizioni di salute con il regime detentivo (come attestato dalla relazione del prof. Alibrandi dell'ASL Roma del 15/05/2024 che segnalava "gravissimi rischi per la salute e la vita"), e che tali condizioni avevano già determinato il ricovero ospedaliero (29/10/2024 - 10/04/2025) e il trasferimento al centro clinico di Rebibbia. Inoltre il ricorrente denunciava un vizio motivazionale nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto sussistente la pericolosità sociale, dato che i reati per cui espia pena risalgono fino al 2009 e non vi sarebbero reati commessi da quasi vent'anni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi costituzionali e processuali rilevanti (uguaglianza, umanità della pena, diritto alla salute) e le regole di bilanciamento tra diritto alla salute e esigenze di sicurezza sociale. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse svolto un esame documentale approfondito e motivato: pur riconoscendo un quadro patologico complesso, il Tribunale ha ritenuto le condizioni gestibili in ambito carcerario e non tali da integrare un'incompatibilità assoluta o un rischio tale da imporre il differimento/domiciliare. Ha inoltre valorizzato elementi negativi come il rifiuto di ricovero e di terapie da parte del detenuto e precedenti violazioni disciplinari/condotte che attengono alla pericolosità. La decisione è stata ritenuta esercizio legittimo della discrezionalità giudiziale; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha altresì disposto la cancellazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza: le misure alternative e i differimenti si valutano in un quadro di uguaglianza di trattamento giuridico
art. 27 Cost.
Richiama il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la finalità rieducativa della pena, criterio da tenere conto nella valutazione dell'adeguatezza del regime detentivo rispetto alla salute
art. 32 Cost.
La salute come diritto fondamentale che deve essere bilanciato con le esigenze della esecuzione penale
art. 147 cod. pen.
Prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità; la Corte precisa che non è richiesta un'incompatibilità assoluta, ma condizioni che comportino serio pericolo di vita, impossibilità di cure adeguate in carcere o sofferenze eccessive
art. 146 cod. pen.
Prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione per determinate infermità; rilevante nel quadro delle valutazioni sanitarie
artt. 47-ter, comma 1, lett. c) e art. 11 Ord. pen.
Indicano le strutture e le modalità per l'assistenza sanitaria al detenuto e la possibilità di cure presso presidi penitenziari o sanitari territoriali; la valutazione deve considerare non solo l'esistenza formale dei presidi ma la loro effettiva idoneità
Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019 (Nobile)
Giurisprudenza che stabilisce i parametri per l'accoglimento del differimento facoltativo: non è necessaria incompatibilità assoluta, ma condizioni tali da comportare serio pericolo di vita o mancanza di cure adeguate in carcere
Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019 (Bellanca) e altre pronunce (Salvan, Prisinzano)
Principio secondo cui i trattamenti sanitari sono incoercibili; tuttavia, l'eventuale rifiuto di cure potenzialmente risolutive può precludere l'accoglimento della richiesta di differimento/misura alternativa, per evitare l'autoproduzione di condizioni che agevolino la richiesta
Relazione del Prof. Alibrandi (ASL Roma) del 15/05/2024
«gravissimi rischi per la salute e la vita»
Documento medico inserito nel processo che denunciava rischi gravi; la Corte sottolinea che, sebbene rilevante, tale documento è stato valutato insieme ad altri elementi (ricoveri, rifiuto di cure) e non è risultato decisivo per accertare l'incompatibilità con il regime carcerario
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Il giudice deve bilanciare il diritto alla salute e il principio di umanità della pena con le esigenze di certezza della pena e di difesa sociale, motivando compiutamente il confronto
- Per l'accoglimento del differimento facoltativo (art.147 c.p.) non è richiesta un'incompatibilità assoluta del regime carcerario, ma condizioni che comportino serio pericolo di vita, assenza di cure adeguate in carcere o sofferenze eccessive
- La sussistenza di pericolosità sociale e precedenti violazioni disciplinari o comportamentali costituiscono elementi rilevanti che possono prevalere sul diritto alla detenzione domiciliare per motivi di salute
- Il rifiuto del detenuto di sottoporsi a cure o accertamenti sanitari (comportamento autolesivo) può precludere l'accoglimento della richiesta di differimento o misura alternativa, per evitare un uso strumentale delle patologie
- Il giudice deve valutare non solo l'esistenza formale delle cure disponibili in ambito carcerario ma la loro effettiva idoneità a gestire la patologia concreta
- La motivazione dell'ordinanza deve essere chiara e ancorata agli elementi di fatto emersi dagli atti; mere contestazioni confutative non sono sufficienti per rimettere in discussione una valutazione discrezionale adeguatamente motivata
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