Ordinanza n. 1599/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a. della graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025 relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, dalla quale la ricorrente è rimasta esclusa (Codice Concorso: ADE/TRIB/2700); b. del provvedimento dagli estremi non conosciuti, di non superamento della ricorrente dal concorso relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (Codice Concorso: ADE/TRIB/2700).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria concorsuale e provvedimento di non superamento della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025 e il provvedimento, non conosciuto negli estremi, con cui è stata dichiarata non ammessa o non ha superato la selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Il TAR rileva che restano impregiudicati i profili critici di rito, da esaminare nella sede di merito. Nella fase cautelare è stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR respinge l'istanza cautelare perché il pregiudizio dedotto non presenta, allo stato del sommario esame, i caratteri di gravità e irreparabilità richiesti. Il giudice considera anche le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico, osservando che un eventuale esito favorevole nel merito consentirebbe l'adozione dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo e di ricostruzione della carriera. Il TAR dispone tuttavia l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria e autorizza la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata. La pubblicazione deve contenere le indicazioni e gli atti specificati in motivazione; deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, mentre la prova dell'adempimento deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione della misura; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento dell'integrazione del contraddittorio o della notificazione disposta dal giudice.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata inclusione in una graduatoria concorsuale non è grave e irreparabile quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta ancora l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera dell'interessato.
- Nel giudizio diretto contro una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- Quando i controinteressati sono numerosi e i loro indirizzi sono difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo contenuti, termini e modalità idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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