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Ordinanza

Ordinanza n. 1599/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a. della graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025 relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, dalla quale la ricorrente è rimasta esclusa (Codice Concorso: ADE/TRIB/2700); b. del provvedimento dagli estremi non conosciuti, di non superamento della ricorrente dal concorso relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (Codice Concorso: ADE/TRIB/2700).

Giustizia amministrativa202600625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria concorsuale e provvedimento di non superamento della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025 e il provvedimento, non conosciuto negli estremi, con cui è stata dichiarata non ammessa o non ha superato la selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Il TAR rileva che restano impregiudicati i profili critici di rito, da esaminare nella sede di merito. Nella fase cautelare è stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR respinge l'istanza cautelare perché il pregiudizio dedotto non presenta, allo stato del sommario esame, i caratteri di gravità e irreparabilità richiesti. Il giudice considera anche le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio pubblico, osservando che un eventuale esito favorevole nel merito consentirebbe l'adozione dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo e di ricostruzione della carriera. Il TAR dispone tuttavia l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria e autorizza la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata. La pubblicazione deve contenere le indicazioni e gli atti specificati in motivazione; deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, mentre la prova dell'adempimento deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione della misura; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento dell'integrazione del contraddittorio o della notificazione disposta dal giudice.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dalla mancata inclusione in una graduatoria concorsuale non è grave e irreparabile quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta ancora l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera dell'interessato.
  • Nel giudizio diretto contro una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
  • Quando i controinteressati sono numerosi e i loro indirizzi sono difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo contenuti, termini e modalità idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • L'inosservanza del termine perentorio fissato dal giudice per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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