Cassazione Penale, Sentenza n. 21992/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lodi che aveva respinto l'istanza di riesame del sequestro di banconote per complessivi Euro 155.960. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 253 c.p.p. per insufficiente motivazione circa la rilevanza probatoria del denaro sequestrato (sostenendo che la motivazione sarebbe solo una formula di stile); (ii) insufficienza del fumus per i reati contestati, ossia riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e falso nummario (art. 453 c.p.): in particolare denunciava una commistione induttiva secondo cui la presunta falsità di 5 banconote non potrebbe giustificare la provenienza illecita di tutte le altre e contestava che l'elemento del "concerto" per il falso nummario non fosse adeguatamente provato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o non sindacabili in sede di legittimità. Ha richiamato il limite del controllo in Cassazione sulle ordinanze di sequestro (solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali) e ribadito che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il giudice valuta l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare accertamenti ulteriori, senza sindacare la fondatezza dell'accusa. Ha ritenuto adeguata, seppur concisa, la motivazione del Tribunale di Lodi: circostanze fattuali (fatto del fermo, ingente somma confezionata in mazzette, 5 banconote risultate presumibilmente false a controllo a campione, immagini sui telefoni con banconote in mazzette, discrepanza reddito/disponibilità, arresto del fratello con ingenti contanti) giustificavano la necessità probatoria del sequestro per verificare la genuinità e la provenienza illecita delle banconote. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Regola il contenuto del decreto di sequestro e della motivazione; la Corte richiede una motivazione concisa ma specifica sulle esigenze probatorie e la relazione di immediatezza tra il bene e il reato, salvo che manchino i minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 648-bis cod. pen.
Delitto di riciclaggio: ai fini del sequestro probatorio non è necessaria la prova giudiziale del delitto presupposto, ma una sua astratta configurabilità sulla base degli elementi acquisiti e interpretati secondo logica; il giudice deve comunque individuare la tipologia dell'illecito presupposto con ragionevolezza.
art. 453 cod. pen.
Falso nummario: il denaro può costituire corpo del reato; la presenza di elementi indiziari (banconote sospette, modalità di occultamento e contesto investigativo) può giustificare il sequestro probatorio per accertare la contraffazione e il concorso/"concerto" con altri soggetti.
art. 455 cod. pen.
Richiamata nella discussione per sottolineare la distinzione tra fattispecie autonome (il "concerto" come elemento qualificante nelle ipotesi di falso nummario); la sentenza osserva che il Tribunale ha valutato gli indizi collegando telefoni e dati investigativi alla possibile attività collegata alla falsificazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'aggravio a carico del ricorrente in Cassazione: la Corte ha disposto il pagamento di una somma equa (Euro 3.000) alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato (fumus) e la specificità delle esigenze probatorie; non decide sulla fondatezza dell'accusa.
- La motivazione del decreto di sequestro è richiesta ma può essere concisa: deve comunque indicare la finalità probatoria e la relazione di immediatezza tra bene e reato, con requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
- Il denaro può costituire "corpo del reato" (es. falso nummario) e il sequestro è legittimo per accertare la genuinità e la provenienza illecita; elementi come confezionamento in mazzette, immagini sui telefoni, discrepanze reddituali e coinvolgimento di terzi possono legittimare il fumus.
- Per il reato di riciclaggio non è richiesta la prova definitiva del delitto presupposto in fase cautelare: è sufficiente la sua astratta configurabilità sulla base di elementi logici, fermo restando l'obbligo di indicare indizi sufficientemente specifici.
- Se il ricorso di cassazione contesta essenzialmente la valutazione di merito o la valutazione degli elementi probatori (anziché violazioni di legge formali o vizi motivazionali radicali), è molto probabile che venga dichiarato inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →