Cassazione Penale, Ordinanza n. 21850/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello ha dichiarato l'inappellabilità della sentenza di primo grado e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. L'atto originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione, era stato sottoscritto dal difensore dell'imputato, ma costui non risultava iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Il ricorso verte quindi sulla verifica della rituale sottoscrizione dell'impugnazione e, in particolare, sulla conseguenza processuale della firma apposta da un difensore non cassazionista.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
richiamato per la dichiarazione di inappellabilità della sentenza di primo grado e la conseguente conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione
art. 568, comma 5, c.p.p.
richiamato insieme all'art. 593, comma 3, c.p.p. per la riqualificazione dell'impugnazione
art. 613, comma 1, c.p.p.
l'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso
art. 616, comma 1, c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte di difensori cassazionisti
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
ha affermato la portata generale della regola di cui all'art. 613 c.p.p., chiarendo che essa riguarda le modalità di proposizione dell'atto e non la legittimazione sostanziale a impugnare
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato integra un vizio formale dell'atto.
- La regola sulla sottoscrizione ex art. 613 c.p.p. attiene alle modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non alla legittimazione sostanziale a proporre il ricorso.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile per un vizio formale manifesto, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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