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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della determina dirigenziale n.1221 del 7.10.2025, degli atti alla stessa presupposti e/o connessi, in particolare, della nota della Sezione Urbanistica regionale n. 531295 dell’1.10.2025; - di tutti gli atti endoprocedimentali della conferenza de qua; - ove occorra, della delibera G.R. n. 396/2024.

Giustizia amministrativa202501238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Puglia - Lecce ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e, ravvisata la necessità di definire previamente la questione di attribuzione territoriale, ha disposto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Puglia - Bari per gli adempimenti di competenza. L'ordinanza non decide nel merito delle censure rivolte agli atti impugnati né definisce la domanda di annullamento.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale comunale, atti della conferenza procedimentale, nota della Sezione Urbanistica regionale e, ove occorra, delibera della Giunta regionale recante atto generale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la determina dirigenziale n. 1221 del 7 ottobre 2025, gli atti presupposti e connessi, gli atti endoprocedimentali della conferenza e, ove occorra, la delibera della Giunta regionale n. 396/2024. La Regione Puglia ha eccepito il difetto di attribuzione della Sezione staccata di Lecce ai sensi dell'art. 47 c.p.a., sostenendo che l'impugnazione riguardasse anche un atto regionale di natura generale e che, ai fini della competenza, dovesse applicarsi l'ultima parte dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., con conseguente competenza del TAR Puglia con sede nel capoluogo regionale. La ricorrente ha inoltre rinunciato alla domanda cautelare in udienza.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La Regione ha invocato l'ultima parte della disposizione per sostenere che l'impugnazione di un atto generale regionale incida sull'individuazione del giudice territorialmente competente.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    In presenza della questione relativa all'attribuzione della Sezione staccata, il TAR ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR competente per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • Quando sia contestata l'attribuzione di una Sezione staccata in relazione alla possibile competenza del TAR con sede nel capoluogo regionale, il fascicolo deve essere trasmesso al Presidente del TAR competente ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., per gli adempimenti previsti dalla legge.
  • La rinuncia alla domanda cautelare consente di prendere atto della rinuncia stessa, ma non determina la definizione della domanda principale di annullamento né impedisce l'esame delle questioni processuali relative alla competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo

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