Cassazione Penale, Sentenza n. 31471/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nullità della sentenza per mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.). Il ricorrente deduce che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe affermato di applicare la riduzione per tentativo nella massima estensione ma poi avrebbe determinato una pena (pena base e determinazione della pena) incoerente: la Corte d'appello avrebbe infatti motivato l'applicazione della riduzione sul presunto maggiore valore della pena base (anni 7 mesi 6) per la gravità della condotta e per i precedenti, mentre il primo giudice aveva descritto la condotta come non tale da configurare una lesione e aveva parzialmente mitigato l'incidenza della recidiva rilevando l'equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche. In sostanza la difesa lamentava contraddittorietà tra la valutazione di non particolare gravità e l'aumento della pena base per gravità e precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia legittimamente esercitato i poteri integrativi per colmare la lacuna motivazionale del Giudice dell'udienza preliminare in ordine all'individuazione della pena base per il reato di cui all'art. 629 c.p., sulla quale poi è stata applicata la diminuzione per il tentativo nella massima estensione. La Corte ha osservato che la motivazione di primo grado, letta complessivamente (pag. 15-16), conteneva valutazioni sulla gravità del fatto, sul profilo intimidatorio della condotta e sulla personalità negativa dell'imputato (ricorrenze di condanne pregresse e intensificazione della pericolosità sociale), nonché la non esclusione della recidiva: la Corte d'appello ha dunque specificato (integrato) il passaggio mancante coerentemente con tali considerazioni. È stato richiamato l'orientamento secondo cui il giudice di appello può integrare la motivazione carente della sentenza impugnata senza che ciò determini nullità. In conseguenza il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Rimane confermata la condanna inflitta in primo grado (pena definitiva indicata nel provvedimento impugnato: un anno e otto mesi di reclusione ed euro seicento di multa per il tentativo di estorsione).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.
Norma richiamata quale motivo di ricorso (nullità/manifesto vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la carenza motivazionale era integrabile in sede d'appello e non configurava nullità rilevante ai fini della cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per la forma di trattazione (ricorso trattato con contraddittorio scritto); rilevante come riferimento procedurale ma non sostanziale.
art. 629 c.p. (comma 1)
Norma sostanziale relativa al reato di estorsione; la determinazione della pena base ai sensi di questa previsione è stata oggetto di integrazione motivazionale da parte della Corte d'appello, che ha individuato elementi di gravità e personalità dell'imputato su cui applicare la pena base prima della diminuzione per il tentativo.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- Il giudice di appello, in quanto organo di piena cognizione, può integrare e specificare la motivazione carente della sentenza di primo grado in ordine al calcolo della pena; tale integrazione non costituisce automaticamente motivo di nullità, purché sia coerente con il contenuto complessivo della motivazione di primo grado.
- Per contestare validamente la determinazione della pena in Cassazione occorre dimostrare una vera e propria contraddizione logica o una manifesta illogicità nella motivazione che non sia sanabile mediante integrazione in appello; mere discrasie argomentative, se ricomposte nel quadro motivazionale complessivo, sono difficilmente sufficienti.
- La presenza di precedenti penali e la valutazione della personalità dell'imputato possono giustificare l'individuazione di una pena base superiore al minimo edittale; tuttavia il giudice deve esplicitare il confronto fra circostanze aggravanti e attenuanti (compresa l'eventuale equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche) in modo comprensibile e non contraddittorio.
- La riduzione prevista per il tentativo (anche nella massima estensione) va operata dopo l'individuazione della pena base; quindi è fondamentale che il percorso argomentativo indichi chiaramente quale sia stata la pena base e come sia stata applicata la diminuzione per il tentativo.
- Se la sentenza di primo grado contiene elementi che, letti nel loro complesso, giustificano un aumento della pena (es. profilo intimidatorio, pluralità di precedenti, intensificazione della pericolosità sociale), l'appello può legittimamente specificare il calcolo della pena coerentemente con tali elementi.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.
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