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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30116/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2011 sulla base di indagini finanziarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la CTR abbia erroneamente: a) non imposto alla contribuente l'onere di provare di avere considerato in dichiarazione le operazioni emerse dalle indagini finanziarie oppure la loro irrilevanza ai fini IVA e delle imposte sul reddito; b) non valutato la riconducibilità dei movimenti a operazioni effettive e contabilmente plausibili; c) ritenuto tardiva la documentazione prodotta dalla contribuente a seguito della richiesta dell'Ufficio. La Corte ha ritenuto fondato il primo profilo di censura, assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente alla censura concernente la ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie fondate su indagini finanziarie. Ha rilevato che la CTR aveva confuso l'onere di conservazione di dati e documenti con il diverso onere di provare, in modo preciso e analitico, la giustificazione delle singole movimentazioni bancarie contestate. Poiché il giudice di merito non aveva effettivamente scrutinato la riferibilità delle giustificazioni fornite ai movimenti oggetto di rilievo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    in tema di indagini finanziarie, pone a carico del contribuente l'onere di fornire prova analitica delle giustificazioni relative alle movimentazioni contestate dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda su indagini finanziarie, il contribuente deve fornire prova specifica e analitica della riferibilità delle singole movimentazioni a operazioni già considerate in dichiarazione o comunque fiscalmente irrilevanti.
  • L'onere di conservare dati e documenti è distinto dall'onere di provare, in giudizio, la giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate: il primo non esonera dal secondo.
  • Il giudice di merito deve esaminare concretamente la corrispondenza tra le giustificazioni fornite e ciascun movimento oggetto di rilievo; la mancata verifica di tale nesso integra errore di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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