Sentenza n. 279/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3342/2024 emessa dal Tribunale di Torino (sez. Lavoro) in data 12.12.2024 pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della indennità di retribuzione professionale docente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, mediante il pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale e interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non sono state richieste e, comunque, la ricorrente non avrebbe avuto legittimazione a domandarne l'ottemperanza. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere trasmesso la sentenza agli uffici competenti per l'esecuzione. Dopo un'ordinanza istruttoria del TAR, la ricorrente ha documentato di avere ricevuto l'accredito delle somme dovute mediante il cedolino di ottobre 2025, con esigibilità al 18 novembre 2025, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il giudicato civile è stato spontaneamente eseguito dal Ministero nel corso del giudizio, mediante il pagamento delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il pagamento è infatti intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero il 19 dicembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha escluso dal giudizio le spese legali liquidate direttamente ai procuratori antistatari nella sentenza civile, non essendo state richieste dalla ricorrente e non avendo ella legittimazione a chiederne l'ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudizio si è concluso con la cessazione della materia del contendere per l'adempimento intervenuto in corso di causa.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e l'avvio di azioni esecutive in suo danno; il TAR lo ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue in corso di causa il giudicato azionato con un giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Le spese processuali liquidate da una sentenza civile direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere azionate in ottemperanza dalla parte assistita, che non è legittimata a domandarne l'esecuzione.
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