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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11929/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., perché fondato su un vizio di motivazione non deducibile nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal GIP del Tribunale di Savona. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo esclusivamente un vizio di motivazione avverso la sentenza di patteggiamento. La Corte osserva che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette l'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il vizio di motivazione dedotto non rientra in tali ipotesi, il ricorso è dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti impugnata dal ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Individua i soli casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione non vi rientra.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la non ravvisabilità di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile il ricorso che deduca motivi estranei a tale catalogo.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla norma speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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