Sentenza n. 503/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del -OMISSIS- (codice pratica: -OMISSIS-) con il quale la Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’immigrazione ha disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio, ritenendo integrati i presupposti della rinuncia al ricorso e richiamando gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in conformità all’accordo delle parti. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno.
Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Cuneo aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Nel corso del giudizio ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con atto notificato all’amministrazione resistente, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. L’amministrazione ha accettato la rinuncia alle medesime condizioni.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, validamente notificata all’amministrazione resistente e da questa accettata, consente la definizione del giudizio secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara estinto il giudizio
Il giudizio è definito con declaratoria di estinzione in presenza dei presupposti processuali della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicabile alla declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata all’amministrazione resistente e da questa accettata determina l’estinzione del giudizio, senza esame del merito della domanda di annullamento.
- In presenza di un accordo delle parti sulla compensazione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
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