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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 513/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Foti ha impugnato il rigetto dell'autorizzazione al lavoro ex art. 284, comma 3, c.p.p., sostenendo violazione di legge e illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva negato l'autorizzazione ritenendo concreto il pericolo di reiterazione dei reati perché il lavoro prevedeva l'utilizzo di postazioni informatiche che avrebbero potuto agevolare nuovi reati (anche telematici). Il ricorrente ha invece dedotto che: sono trascorsi mesi dal sequestro degli impianti, non vi sono contatti con altri imputati; le società coinvolte sono gestite da un amministratore giudiziario; gli strumenti informatici possono essere usati anche da casa; gli eventuali controlli e i divieti (comunicazioni/contatti) possono essere garantiti anche sul luogo di lavoro; la situazione familiare e l'indigenza richiedono l'autorizzazione; il comportamento durante la custodia è stato corretto e la misura proposta sarebbe comunque inefficace a impedire reiterazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. La Cassazione ha censurato la motivazione del riesame come insufficiente: il Tribunale non ha dimostrato in modo concreto e specifico il pericolo di reiterazione collegato all'esercizio dell'attività lavorativa e non ha valutato se e come i divieti e i controlli informatici possano essere efficacemente disposti anche nell'ambito del lavoro. Inoltre non è stata considerata adeguatamente la situazione fattuale (sequestro degli impianti, amministratore giudiziario, assenza di contatti) e non è stato valutato il ricorso a misure meno afflittive o a modalità di controllo che consentano il lavoro senza compromettere le esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'autorizzazione al lavoro per imputati sottoposti a misure restrittive; può essere negata per esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione), ma la negazione richiede motivazione concreta e proporzionata e l'esame di misure alternative di controllo

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Limita l'ambito dei motivi deducibili in cassazione alla stretta necessità della motivazione; qui è richiamato per segnalare i limiti della trattazione in ricorso

  • art. 2 Costituzione

    Riferimento ai diritti inviolabili della persona che devono essere considerati nella valutazione della misura, in particolare l'incidenza sui diritti fondamentali del ricorrente e della sua famiglia

  • art. 81, 110, 452 quaterdecies cod. pen.; art. 256 D.Lgs. 152/2006

    Norme che individuano i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; usate nel testo come contesto fattuale ma non sostanziano da sole la valutazione del pericolo di reiterazione

  • Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 21758 del 26/06/2020

    Principio secondo cui l'autorizzazione al lavoro ha presupposti diversi dal braccialetto elettronico e può essere negata solo se il lavoro determina spostamenti continui e incontrollabili che snaturerebbero la custodia domestica

Massime di principio

  • La negazione dell'autorizzazione al lavoro ex art. 284 c.p.p. richiede motivazione specifica e concreta: non basta un'affermazione generica sul rischio di reiterazione fondata sulla natura dei reati
  • Il giudice deve valutare e motivare se i rischi di reiterazione possano essere efficacemente contenuti mediante misure alternative o controlli (es. controlli sul luogo di lavoro, restrizioni d'uso degli strumenti informatici, vigilanza, limitazioni orarie)
  • La presenza di strumenti informatici sul luogo di lavoro non giustifica di per sé il diniego dell'autorizzazione se gli stessi strumenti potrebbero essere usati anche fuori dal lavoro o se esistono modalità di controllo equivalenti
  • Occorre considerare concretamente lo stato di fatto (sequestri, amministrazione giudiziaria, assenza di contatti con altri indagati, comportamenti precedenti durante la custodia) nella valutazione del pericolo di reiterazione
  • Va applicato il principio di proporzionalità: i diritti fondamentali e la situazione familiare ed economica dell'imputato devono essere bilanciati con le esigenze cautelari
  • L'autorizzazione può essere negata quando il lavoro comporta spostamenti continui e incontrollabili che snaturerebbero la custodia domiciliare; in tutti gli altri casi il divieto deve essere adeguatamente motivato
  • In casi simili, il giudice dovrebbe indicare chiaramente le misure concrete (modalità di controllo informatico, divieti specifici, supervisione) che renderebbero incompatibile l'autorizzazione, altrimenti il diniego rischia di essere annullato

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