Cassazione Penale, Ordinanza n. 35737/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello di Napoli per la violazione dei sigilli apposti su un manufatto sequestrato, contestando sei motivi: pretesa erronea applicazione della legge penale per mancata assunzione di una prova decisiva; erronea valutazione delle prove; vizio di motivazione; illogicità della decisione; ulteriore illogicità; violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in modo del tutto generico, limitandosi a richieste di annullamento senza specifiche censure al ragionamento decisorio e senza indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., sanzionata dall'art. 591, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure; la mera prospettazione apodittica di motivi generici non soddisfa il requisito di specificità.
art. 591, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi integra una causa di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 59, comma 2, c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione/condanna insieme all'art. 349 c.p.; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 349 c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione/condanna per la violazione dei sigilli; dal testo emerge che il fatto consisteva nella violazione dei sigilli apposti su un manufatto sequestrato proseguendo e completando le opere.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere formulata con specificità, indicando in modo chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ciascun motivo.
- La generica riproposizione della richiesta di annullamento, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza individuare puntuali errori decisori, integra inammissibilità del ricorso.
- La mancanza di specificità dei motivi non è un mero difetto formale, ma una causa di inammissibilità rilevante ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione, conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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