Cassazione Civile, Ordinanza n. 17359/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da lavori di scavo eseguiti per la realizzazione delle fondazioni di un nuovo edificio, che avrebbero provocato fessurazioni e altri danni a un fabbricato vicino, di proprietà dei danneggiati, oltre alla realizzazione di una gronda sporgente sulla loro proprietà. In primo grado la domanda risarcitoria fu accolta solo in parte; in appello, la condanna fu estesa anche allo studio professionale progettista e al direttore dei lavori. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla responsabilità del direttore dei lavori, sostenendo che tale figura avrebbe solo una sorveglianza esterna e non responsabilità per opere non complesse o per le scelte esecutive dell'appaltatore; 2) violazione dell'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che non sarebbe stato provato il nesso causale tra la sua condotta e i danni, né una concreta ingerenza nelle scelte operative; 3) violazione della disciplina sugli studi associati, assumendo che non vi sarebbe responsabilità solidale dello studio per l'attività professionale svolta dal singolo associato a titolo personale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'estraneità del ricorrente e dello studio sia alla progettazione strutturale sia alla direzione dei lavori strutturali, affidate ad altri tecnici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il direttore dei lavori, anche se presta un'obbligazione di mezzi, deve esercitare un'alta sorveglianza tecnica sull'esecuzione dell'opera, verificare la conformità al progetto e alle regole dell'arte, impartire direttive tecniche, controllarne l'attuazione e, se necessario, sospendere i lavori o rifiutare la prosecuzione dell'incarico. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., osservando che le censure miravano anche a una nuova valutazione di merito non consentita in cassazione. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 1176 c.c.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la valutazione della diligenza del direttore dei lavori; la Corte ribadisce che la sua responsabilità va misurata secondo la diligenza qualificata richiesta dalla prestazione professionale.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte applica il principio secondo cui il professionista risponde dell'inadempimento delle obbligazioni assunte nell'incarico professionale.
art. 1662 c.c.
Richiamato per sostenere che il direttore dei lavori avrebbe solo funzioni di mera sorveglianza; la Corte esclude che ciò ne limiti la responsabilità quando siano necessarie verifiche tecniche e direttive esecutive.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il principio dell'onere della prova e rileva che le censure del ricorrente non erano formulate con la necessaria specificità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte evidenzia che il motivo era carente di specificità e sostanzialmente mirava a una rivalutazione del merito.
art. 2229 c.c.
Richiamato nel motivo introduttivo sulla responsabilità professionale; la Corte lo considera nel contesto della prestazione professionale tecnica del direttore dei lavori.
art. 2230 c.c.
Richiamato nel primo motivo come base della prestazione d'opera intellettuale; la Corte ribadisce la natura professionale e tecnica dell'incarico.
L. 23 novembre 1939, n. 1815
Richiamata per contestare la responsabilità dello studio associato; la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità e novità della questione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per il preteso omesso esame di un fatto decisivo; la Corte la applica dichiarando inammissibile la censura come nuova e priva di adeguato autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama più volte per affermare l'inammissibilità delle doglianze che non indicano con precisione gli atti e i passaggi processuali su cui si fondano.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il direttore dei lavori, pur operando nell'ambito di un'obbligazione di mezzi, risponde quando ometta l'alta sorveglianza tecnica dovuta, non verifichi la conformità dell'opera al progetto e alle regole dell'arte, non impartisca le necessarie direttive tecniche o non controlli la loro esecuzione.
- La responsabilità del direttore dei lavori non è esclusa dal fatto che l'opera presenti profili di complessità o che l'appaltatore abbia autonomia esecutiva, se la situazione richiede scelte tecniche e controlli specifici per evitare difetti o danni a terzi.
- In cassazione, le censure di violazione di legge o di omesso esame devono essere formulate con specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; in mancanza, sono inammissibili.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione delle prove o introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può definire immediatamente il giudizio senza integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari non evocati.
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