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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30483/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato, il diniego delle attenuanti generiche; dall'altro, il mancato riconoscimento della attenuante c.d. "costituzionale" della rapina di lieve entità. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano privi della necessaria specificità, perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, la sentenza di merito aveva valorizzato la mancanza di elementi positivamente apprezzabili ai fini delle attenuanti generiche e l'impiego di armi quale elemento ostativo al riconoscimento dell'ulteriore attenuante invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento non incide nel merito sulla responsabilità, già definita in appello, ma conferma indirettamente la condanna.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La censura in tema di attenuanti deve contenere una critica puntuale e autonoma rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia dipesa da assenza di colpa del ricorrente, la Corte deve applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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