Cassazione Civile, Ordinanza n. 25671/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi stipulato per la gestione del centralino aziendale, delle linee verdi commerciali e della segnalazione di guasti agli impianti di illuminazione pubblica in comuni diversi da Roma. La società appaltatrice ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi fatturati; la committente propose opposizione invocando una clausola contrattuale di manleva, secondo cui l'appaltatrice l'avrebbe tenuta indenne da ogni pretesa formulata dal personale impiegato nell'esecuzione dei servizi. Il tribunale accolse l'opposizione e la corte d'appello confermò. In cassazione la società appaltatrice dedusse: errata interpretazione della clausola di manleva, perché la corte si era fermata al solo dato letterale senza ricercare la comune intenzione delle parti e senza considerare che le pretese dei lavoratori erano successive alla cessazione dell'appalto; erronea applicazione dell'eccezione di inadempimento, poiché la committente non aveva tempestivamente invocato la manleva; omessa o insufficiente motivazione sulla circostanza che i crediti dei lavoratori erano sorti dopo la cessazione del contratto e trovavano titolo in rapporti di lavoro autonomamente proseguiti con la committente; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 2909 c.c. per l'inopponibilità di decisioni rese in giudizi nei quali la ricorrente non aveva partecipato; violazione dell'art. 1372 c.c. per l'inopponibilità di verbali di conciliazione non sottoscritti dalla ricorrente; nullità della sentenza per omessa motivazione su una precedente sentenza ritenuta ingiusta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo fondati quelli relativi all'interpretazione della clausola di manleva e alla motivazione della sentenza d'appello. Ha affermato che il giudice di merito aveva interpretato la clausola n. 16 in modo apodittico e limitato al solo tenore letterale, senza compiere la necessaria indagine sulla effettiva comune intenzione delle parti e senza considerare il comportamento successivo delle stesse. La Corte ha osservato che le pretese dei lavoratori nei confronti della committente erano sopravvenute rispetto alla cessazione dell'appalto e derivavano da rapporti di lavoro autonomamente proseguiti con la committente, sicché non potevano essere ricondotte, in modo estensivo, alla manleva prevista per le pretese connesse all'esecuzione del contratto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve ricostruire la comune intenzione delle parti considerando anche elementi testuali ed extratestuali e il comportamento complessivo e successivo dei contraenti.
art. 1366 c.c.
La clausola va interpretata secondo buona fede, evitando letture meramente formali o isolate dal contesto contrattuale.
art. 1371 c.c.
È richiamato come criterio ermeneutico ulteriore, ma la Corte sottolinea la necessità di non fermarsi alla sola lettera.
art. 1375 c.c.
È evocato nel motivo, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla corretta interpretazione della clausola di manleva e sul comportamento successivo delle parti.
art. 1460 c.c.
È richiamato nel motivo relativo all'eccezione di inadempimento, ma resta assorbito dall'accoglimento dei motivi sull'interpretazione della manleva.
art. 2909 c.c.
È richiamato nel sesto motivo sulla opponibilità del giudicato, ma tale questione resta assorbita.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
"In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"
La Corte lo richiama per spiegare che la manleva contrattuale era verosimilmente diretta a coprire la responsabilità solidale del committente per pretese dei lavoratori connesse all'appalto, non pretese sorte dopo la cessazione del rapporto.
art. 1676 c.c.
È richiamato come norma che consente l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente, a conferma del possibile rischio di responsabilità del committente nell'ambito dell'appalto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato nei motivi di ricorso per difetto di motivazione, ma la Corte accoglie il ricorso soprattutto per l'errore ermeneutico e l'apoditticità della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato nei motivi sulla necessità di motivazione della sentenza, ritenuti assorbiti o comunque superati dall'accoglimento principale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione come error in iudicando.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo e discusso può essere dedotto in cassazione anche in tema di interpretazione del contratto.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola contrattuale non può fondarsi esclusivamente sul dato letterale, dovendo il giudice ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso un esame complessivo del testo, del contesto negoziale e del comportamento, anche successivo, dei contraenti.
- Quando una clausola di manleva è inserita in un contratto di appalto, essa va letta in relazione al rischio che il committente assuma una responsabilità solidale verso i lavoratori dell'appaltatore per pretese collegate all'esecuzione dell'appalto; non può essere estesa, senza un chiaro fondamento testuale o sistematico, a pretese sorte dopo la cessazione del rapporto e riferite ad autonomi rapporti successivi.
- La motivazione sulla interpretazione del contratto è viziata quando si risolve in affermazioni apodittiche e non dà conto dell'iter logico seguito né delle circostanze decisive emerse in causa.
- In cassazione la censura dell'interpretazione contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; tuttavia, quando risulta un'erronea lettura della clausola e un'omessa considerazione di fatti decisivi, la sentenza può essere cassata.
- La clausola di manleva va interpretata in coerenza con la funzione economico-pratica del contratto e con le fonti legali di responsabilità che il contraente intendeva neutralizzare.
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