Cassazione Civile, Ordinanza n. 29860/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione allo stato passivo, da parte della società aggiudicataria di un complesso aziendale appartenente a una società poi fallita, di due poste: un credito di regresso/manleva di euro 2.915.938,92 oltre interessi, inizialmente ammesso con riserva e in prededuzione chirografaria, e un ulteriore credito di euro 1.092.617,00 oltre interessi per l’imposta di registro pagata sull’atto pubblico di vendita del complesso aziendale. Il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l.fall., ha confermato l’ammissione con riserva della prima posta e ha escluso la seconda, ritenendo decisiva la clausola del contratto di vendita con cui l’acquirente aveva assunto a proprio esclusivo carico l’imposta di registro. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un punto decisivo e nullità della motivazione per mancato esame delle sue difese; con il secondo motivo, violazione dell’art. 113-bis l.fall. per avere mantenuto l’ammissione con riserva nonostante il venir meno del relativo presupposto. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha però dichiarato cessata la materia del contendere sulla posta di euro 2.915.938,92, perché nel frattempo integralmente pagata in sede di riparti fallimentari, restringendo la lite alla sola esclusione del credito per imposta di registro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere il secondo motivo e la parte del primo motivo relativa al credito di euro 2.915.938,92, poiché tale somma era stata medio tempore integralmente soddisfatta. Quanto alla residua parte del primo motivo, relativa al credito per imposta di registro, l’ha dichiarata inammissibile perché le censure miravano sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione di merito dell’interpretazione della clausola contrattuale, interpretazione ritenuta plausibile e non irragionevole dal tribunale. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di motivazione nei termini denunciati, rilevando che la motivazione esisteva ed era comprensibile. Il ricorso è stato quindi complessivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, ma senza raddoppio del contributo unificato per la parte di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma richiamata come base del giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.
richiamato per l’ammissione con riserva del credito in prededuzione
art. 113-bis l.fall.
richiamato dalla ricorrente per contestare il permanere dell’ammissione con riserva; la Corte rileva che il motivo è divenuto inammissibile per cessazione della materia del contendere
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, non di questioni o argomentazioni
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
non ricorre nullità della sentenza quando la motivazione esiste ed è intellegibile
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione, anche senza esaminare ogni argomento difensivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità deriva da cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, e non può essere esteso a questioni, argomentazioni o censure di insufficienza motivazionale.
- Non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione quando il giudice di merito indichi le ragioni della decisione in modo comprensibile, anche se non confuti espressamente tutte le allegazioni delle parti.
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incomprensibile; se l’interpretazione adottata è plausibile, non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito.
- La cessazione della materia del contendere può determinare l’inammissibilità sopravvenuta del motivo o del ricorso nella parte in cui la lite sia venuta meno per il soddisfacimento sopravvenuto della pretesa.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l’inammissibilità del ricorso dipende, almeno in parte, da una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
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