Cassazione Civile, Ordinanza n. 32490/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il recupero dell'IVA non versata per l'anno d'imposta 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Un. 2015 ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva annullato la cartella. In appello, la CTR della Basilicata ha dichiarato cessata la materia del contendere, valorizzando lo sgravio della cartella disposto dall'Agenzia dopo la sentenza di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 46, 67-bis e 68 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che lo sgravio non equivale ad acquiescenza alla sentenza sfavorevole e non comporta cessazione della materia del contendere né difetto di interesse all'appello; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR pronunciato una cessazione della materia del contendere non sorretta dagli atti e dalla volontà delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo una sentenza favorevole al contribuente non comporti acquiescenza alla sentenza né cessazione della materia del contendere, potendo essere giustificato anche dall'intento di evitare ulteriori spese esecutive. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, anche per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata quale base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione di appello
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dello sgravio e della riscossione
art. 329 c.p.c.
richiamato per escludere che lo sgravio integri acquiescenza alla sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale dedotto con il secondo motivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, lo sgravio integrale del ruolo disposto dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta, di per sé, acquiescenza alla sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere non può essere desunta automaticamente dal solo sgravio della cartella, potendo tale atto rispondere anche alla mera volontà di evitare ulteriori spese di precetto ed esecuzione.
- In presenza di sgravio successivo alla decisione di primo grado, permane l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a coltivare l'impugnazione, salvo elementi univoci contrari.
- Il giudice di merito non può dichiarare cessata la materia del contendere se dagli atti non emerge una comune volontà delle parti idonea a definire la controversia.
- Un provvedimento di sgravio non equivale, senza ulteriori elementi, a rinuncia all'impugnazione né a riconoscimento della correttezza della sentenza sfavorevole.
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