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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16558/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 707 c.p.; il ricorrente deduceva il computo illegittimo dei periodi di sospensione della prescrizione: in particolare contestava il conteggio della sospensione di 64 giorni correlata all'emergenza pandemica (richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2021) e la legittimità di altre sospensioni correlate a richieste della difesa (tra cui istanza di differimento/delega all'udienza del 16/05/2016 e la richiesta del difensore d'ufficio del 30/09/2019, nonché la mancata revoca dell'ordinanza di sospensione e la prosecuzione dell'istruttoria con assunzione di teste il 27/01/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le doglianze manifestamente infondate o tardive. Ha confermato che le sospensioni dei termini per rinvii o sospensioni disposti per impedimento dell'imputato o su loro richiesta si computano senza provvedimento formale, salvo che si tratti di termini 'a difesa' previsti dalle norme; ha ritenuto corretta la contabilizzazione della sospensione di 64 giorni per l'emergenza pandemica in quanto l'udienza del 19/03/2020 fu rinviata a data successiva; ha escluso la rilevabilità tardiva della censura relativa alla richiesta del 30/09/2019 che avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente all'udienza del 27/01/2020. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato per il quale Briamo era stato condannato; la sentenza di merito è stata confermata rispetto alla fattispecie applicata

  • artt. 157, 161 c.p.

    Norme indicate dal ricorrente per dedurre violazione di legge in relazione alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto le relative doglianze infondate rispetto al computo delle sospensioni

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per disciplinare il procedimento celebrato con contraddittorio scritto e per il contesto normativo delle sospensioni legate all'emergenza pandemica

  • provvedimenti di sospensione legati all'emergenza pandemica (richiami normativi e ordinanze)

    La Corte ha ritenuto legittima la sospensione di 64 giorni quando il processo era fissato in data compresa nel periodo di sospensione 'ex lege' e l'udienza veniva effettivamente rinviata

  • art. 108 c.p.p.

    Richiamato nel principio secondo cui il termine per l'esercizio del diritto di difesa è quello previsto dalla legge per prendere cognizione degli atti o informarsi sui fatti; la Corte distingue tali termini dalle semplici istanze di rinvio non riconducibili a termini 'a difesa'

  • art. 184, 451, 519 c.p.p.

    Norme citate a titolo esemplificativo per definire i casi in cui il termine può qualificarsi come termine 'a difesa' legittimando la sospensione

  • art. 507 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'assunzione di un teste all'udienza del 27/01/2020; la Corte osserva che la mancata pronuncia sulla revoca della sospensione avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata (euro 3.000) alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le sospensioni dei termini per rinvii o sospensioni disposti per impedimento dell'imputato o su loro richiesta si computano anche in assenza di provvedimento formale, salvo che si tratti di termini espressamente qualificati dalla legge come 'termini a difesa'.
  • Le sospensioni disposte per l'emergenza pandemica sono computabili quando l'udienza era fissata nel periodo di sospensione 'ex lege' e l'udienza venga effettivamente rinviata.
  • Le istanze difensive volte a ottenere un rinvio per valutare riti alternativi o altri aspetti processuali non sono automaticamente assimilabili a termini 'a difesa' e dunque non sempre interrompono il corso della prescrizione a favore dell'imputato.
  • Le censure riguardanti violazioni procedurali rilevanti per la prescrizione o per nullità intermedie devono essere eccepite tempestivamente nel corso dell'udienza in cui si verifica l'evento; se sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) per ricorsi temerari o infondati.

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